MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2010 (n. 50948).

(Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010)

 

Criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per l'anno 2010, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti, e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (Decreto n. 50948).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (13), è autorizzata, relativamente all'anno 2010, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000 così ripartiti:

€ 15.000.000 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;

€ 30.000.000 per i trattamenti di mobilità.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad € 45.000.000, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 154; I.L.P. 2010, pag. 99.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2010. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (14), il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IVª della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della 1ª istanza.

Art. 5.

1. Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a € 45.000.000, l'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

 

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