MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2003, n. 375.

(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004)

 

Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri Enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (28)".

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 477 del 27 novembre 1997 (29).

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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1528; I.L.P. 1999, pag. 1016.

(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 537; I.L.P. 1998, pag. 741.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 (30), e successive modificazioni, nonchè di quelli inquadrati come ausiliari;

b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi);

c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC),

interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (31), o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

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(30) Ved. Boll. Lav. 1971, pag. 1629.

(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonchè da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

2. Il presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonchè il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e non possono essere confermati per più di due mandati. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, l'eventuale misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;

d) vigilare sull'affluenza dell'assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;

g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione:

a) di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 2;

b) di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria;

c) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, obbligatoriamente iscritti, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria, anche allo speciale Fondo sopra citato.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 3.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico dell'azienda.

2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi è sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (32), e consistente in una assegnazione annua da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a € 97.868.582,38, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall'articolo 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui allo stesso articolo 5, comma 1, lettera b).

5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4, nonchè il minor utilizzo annuale dell'assegnazione determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono essere utilizzati negli anni successivi.

6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi:

a) superamento, da parte della singola azienda, dell'importo dell'assegnazione annuale di sua spettanza, così come calcolato ai sensi dell'articolo 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale agli importi dell'assegnazione annuale spettanti agli altri datori di lavoro;

b) esaurimento dell'assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza della suddetta annualità.

7. La ripartizione dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'articolo 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:

a) dal 10% al 20%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1);

b) dal 5% al 15%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2);

c) dal 65% all'85%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

8. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al comma 7 ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

9. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dall'articolo 5.

11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa è assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data, il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonchè il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3543; I.L.P. 2000, pag. 2475.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonchè di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):

1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

2) in alternativa all'espletamento delle procedure di cui al punto 1), l'accesso alle prestazioni previste nella presente lettera c) può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'articolo 2:

a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;

b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;

d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla precedente lettera c).

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai fini del presente regolamento, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di anzianità o vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (33).

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio dalla maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'articolo 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

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(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.

Art. 9.

Criteri di utilizzazione delle assegnazioni

1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell'assegnazione di cui all'articolo 6, comma 4, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata all'assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'articolo 2.

2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del comma 1 è pari alla media del triennio 1999-2001 ed il Comitato amministratore del Fondo, entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel sopra indicato triennio, che deve essere fornita, a pena di decadenza dalla fruibilità dell'assegnazione, entro i successivi trenta giorni.

3. Il Comitato amministratore del Fondo, acquisite tutte le dichiarazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.

Art. 10.

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere nuovamente ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 11.

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la Cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di € 852,15 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.568,00; di € 981,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.568,00 e € 2.479,00, e di € 1.240,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: cioè 1/360° della retribuzione annua, determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato, per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 10 della predetta legge.

14. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonchè ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni sopra indicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i predetti trattamenti.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 12.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 o di aziende da essi controllate, nonchè di altri soggetti ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (34), o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonchè il versamento dei contributi previdenziali.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, comma 7, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra i suddetti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e con la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 320, 941; I.L.P. 1998, pagg. 192, 613.

Art. 13.

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.

Art. 14.

Scadenza

1. Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri Enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112", disciplinato dal presente regolamento, scade allorchè non vengono più erogate le prestazioni ai soggetti di cui all'articolo 2 ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11.

Art. 15.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 477 del 27 novembre 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 novembre 2003

Registrato alla Corte dei conti il 30-12-2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 276

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