MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 24 novembre 2014, n. 85708.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

DECRETA

Articolo 1.

E' concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori indicati nel comma successivo che nell'anno 2014, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (20), ancorché maturino requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'1 gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito,

Il prolungamento del sostegno al reddito è concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia inizio in una data ricompresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014,

In favore dei lavoratori di cui al comma precedente il prolungamento del sostegno al reddito è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.

Articolo 2.

L'INPS è autorizzato, nel limite di spesa di € 62,697,643, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, limitatamente alle mensilità di competenza 2014.

Articolo 3.

Per l'anno 2014 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad € 62,697,643 sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma1, lett. a), del decreto-legge 28 gennaio 2009, n. 2 (21).

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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 612; I.L.P. 2009, pag. 412.

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