MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 26 agosto 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002)

 

Attuazione dell'art. 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di immigrazione ed asilo.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare del contributo forfettario di cui all'art. 33, comma 3, lett. a), della legge n. 189/2002 (22), è determinato in misura pari a € 290. I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002 sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di emersione, il predetto contributo all'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante bollettini di c/c postale entro il 10 novembre 2002.

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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2599; I.L.P. 2002, pag. 1949.

Art. 2.

L'ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 è ripartito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nelle seguenti misure:

a) € 268 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (23), e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive dei lavoratori;

b) € 22 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 della legge n. 189 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'Interno e per un terzo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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(23) Ved. Boll. Lav. 1972, pag. 604; I.L.P. 1972, pag. 284.

Art. 3.

I datori di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, della legge n. 189 del 2002, possono versare, previa domanda, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;

b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 26 agosto 2002

Registrato alla Corte dei conti l'11-9-2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 146

 

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