MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 26 aprile 2010 (n. 51635).

(Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2010)

 

Modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante "Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" (Decreto n. 51635).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, lettera b) dopo le parole "di cui all'art. 9" sono inserite le seguenti: "e deliberare, sentite le Parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 11-bis del presente decreto";

b) all'art. 4, lettera c) dopo le parole "all'art. 6, comma 3" sono inserite le seguenti: "Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, c. 1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'art. 11-bis del presente decreto";

c) all'art. 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'art. 5, lettere a) e c)".

Art. 2.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 5, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'art. 11-bis del presente decreto.".

Art. 3.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 6, comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e c), è dovuto al fondo:".

Art. 4.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.";

b) all'art. 7, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria".

Art. 5.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), il fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili";

b) all'art. 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.".

Art. 6.

1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis. (Sezione emergenziale). - 1. Il fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b):

a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

2. L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonchè all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

3. Nel caso di cui alla lettera a) che precede il fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finchè permanga tale condizione, fermo quanto previsto al c. 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:

a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;

b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;

c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

4. Il fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

5. Per le prestazioni di cui ai cc. 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal fondo.

6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera b), la differenza resta a carico del datore di lavoro.

8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a).

Art. 7.

L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 aprile 2010

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