MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 gennaio 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004)
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Roma.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA
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Decreta:
1. La tariffa minima inderogabile per prestazioni di facchinaggio dalle quattro alle otto ore giornaliere è di € 102,09 a decorrere dall'1 marzo 2004 e di € 117,13 a decorrere dall'1 marzo 2005.
2. La tariffa minima inderogabile per prestazioni pari a quattro ore giornaliere è di € 66,35 a decorrere dall'1 marzo 2004 e di € 76,20 a decorrere dall'1 marzo 2005.
3. La tariffa minima inderogabile per prestazioni lavorative inferiori alle quattro ore giornaliere è di € 17,04, in ragione di ora, a decorrere dall'1 marzo 2004.
4. La tariffa per lavoro straordinario, per prestazione lavorativa superiore alle otto ore giornaliere, è di € 17,22 con decorrenza 1 marzo 2004 e di € 19,76 con decorrenza 1 marzo 2005, in ragione di ora.
5. Per il lavoro festivo è prevista una maggiorazione del 50% sul tipo di tariffa adottata con la decorrenza di cui ai punti 1, 2 e 3.
6. Per il lavoro notturno è prevista una maggiorazione del 50% sul tipo di tariffa adottata con la decorrenza di cui ai punti 1, 2 e 3.
Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 gennaio 2004