MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 27 febbraio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2003)

 

Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme erogate ai sensi dell'art. 197, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (21), e successive modificazioni, sono concesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come contributo per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline di cui all'art. 2 del presente decreto a enti, società e persone che svolgono attività connesse alle discipline predette.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato nella misura dell'80% del costo dello studio o della ricerca proposta.

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(21) Ved. Boll. Lav. 1976, pag. 4.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono individuati, annualmente, i settori di ricerca da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 1 nonchè i criteri di valutazione delle richieste di contributo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì indicati gli stanziamenti da destinare ai settori di ricerca individuati ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 3.

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi previa stipula di convenzione ed erogati in due quote, sulla base della seguente procedura:

a) la prima quota, pari al 40%, a seguito della stipula della convenzione;

b) la seconda quota, pari al 60%, successivamente alla presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute. Tale quota è erogata a seguito di valutazione favorevole sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonchè alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

Art. 4.

1. I contributi di cui all'art. 1 devono essere utilizzati sulla base dei criteri di seguito riportati, concernenti i limiti di imputabilità delle spese connesse alla realizzazione degli studi e ricerche proposte:

a) la quota parte dei costi per l'acquisizione delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta, è imputabile per una quota non superiore al 30% del contributo richiesto; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non può essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;

b) i costi di gestione e funzionamento della struttura del soggetto proponente sono imputabili per una quota non superiore al 5% del contributo richiesto;

c) le spese di manutenzione straordinaria della struttura del soggetto proponente, le spese di rappresentanza, le spese per l'effettuazione di convegni e seminari ed i maggior costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca, non sono imputabili.

Art. 5.

1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse alla contribuzione devono essere presentati entro il termine previsto nella convenzione, pena la riduzione del contributo nella misura del 2% del contributo stesso per ogni decade di ritardo.

Art. 6.

1. E' vietata l'utilizzazione a scopo di lucro dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione.

Art. 7.

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul Capitolo 1277 (U.P.B. 2 1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 8.

1. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, può avvalersi, secondo modalità stabilite con direttive del Ministro stesso, della consulenza dell'Istituto italiano di medicina sociale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai fini della valutazione delle richieste di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

Registrato alla Corte dei conti il 17-4-2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 328

 

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