MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 febbraio 2006 (n. 38023).
(Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2006)
Criteri concessivi del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 addetti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (Decreto n. 38023).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Sulla base dell'art. 8, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (45):
a) per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti è autorizzato il completamento degli interventi relativi alla concessione dei trattamenti di mobilità per l'anno 2005 nel limite di spesa di € 12.330.000,00;
b) per le medesime imprese è autorizzata la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2006, nel limite di spesa complessivo per l'anno 2006 di € 25.000.000,00 così ripartiti:
- € 12.500.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
- € 12.500.000,00 per i trattamenti di mobilità.
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(45) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 4; I.L.P. 2006, pag. 6.
Art. 2.
1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'art. 1, lettera b), del presente provvedimento, i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2006. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 3.
Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (46), il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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(46) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
Art. 4.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
Art. 5.
Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria prevista dal precedente art. 1, pari a € 37.330.000,00, l'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2006