MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 27 maggio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2003)

 

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche (Decreto n. 32410).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, numero 289, è prorogato, nel limite massimo di € 82.500.000,00 il trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche, per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, numero 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78 ed ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, numero 448.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 2.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998.

Art. 3.

Nel verbale di consultazione sindacale concernente la richiesta di proroga del trattamento d'integrazione salariale straordinaria deve essere fatto esplicito riferimento al Verbale di riunione del 21 gennaio 2003.

Art. 4.

Le aziende, al momento della presentazione della domanda riguardante la concessione della proroga del trattamento di cui trattasi, devono allegare un atto ufficiale dal quale emerga l'effettiva adesione al piano di interventi posto in essere da Italia Lavoro SPA, di cui ai richiamati Verbali di riunione del 10 maggio 2002, 19 novembre 2002 e del 21 gennaio 2003.

Art. 5.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale eroga il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui al precedente art. 1, a condizione che i lavoratori interessati partecipino al processo di riqualificazione e ricollocazione di Italia Lavoro SPA, così come individuato nei citati Verbali di riunione del 10 maggio 2002, 19 novembre 2002 e del 21 gennaio 2003. I suddetti lavoratori, pertanto, sono tenuti a partecipare al percorso formativo.

Art. 6.

L'attività di Italia Lavoro SPA, di cui al precedente art. 5, non riguarderà coloro che, nel corso di utilizzo del trattamento CIGS nel 2003 ed eventualmente del trattamento di mobilità successivo, raggiungeranno i requisiti pensionistici e concorderanno con l'azienda il percorso di uscita.

Art. 7.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 82.500.000,00 l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

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