MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 maggio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2003)

 

Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2003 in favore delle imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti (Decreto n. 32411).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (1), per le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti è autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2003.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, è ridotta del 20%.

Art. 3.

In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità, riscontrato nel 2002 per le sole imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti, il limite di spesa per l'anno 2003 è fissato in complessivi € 30.241.876,00 così ripartiti:

- € 26.109.876,00 per il trattamento di mobilità;

- € 4.132.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 4.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2003. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 5.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (2), il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.

Art. 6.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 7.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451 (3), riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2459; I.L.P. 1994, pag. 1472.

 

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