MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 maggio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003)

 

Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2003 per i lavoratori delle compagnie portuali (Decreto n. 32414).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (38), è concessa - dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 - nel limite di € 12.380.936,00, ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (39), ancorchè divenuti dipendenti e/o soci lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17, comma 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'Agenzia di cui al comma 5 del predetto art. 17, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186 (40), la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, già concessa con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 31450 del 20 agosto 2002.

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(38) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, Suppl. n. 3, pag. 186.

(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2363.

Art. 2.

La proroga di cui all'art. 1 ha termine con decorrenza dal giorno in cui:

a) la società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a cui appartengono i predetti lavoratori, effettui nel corso del 2003 assunzioni di personale a tempo indeterminato;

b) l'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994, ovvero l'agenzia di cui al comma 5 del predetto art. 17, in cui i predetti lavoratori siano transitati in qualità di dipendenti e/o soci lavoratori, effettui nel corso del 2003 assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla propria dotazione organica, determinata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima in attuazione delle specifiche norme recate dal richiamato art. 17 della legge n. 84/1994.

Art. 3.

L'erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento del termine di validità della proroga di cui all'art. 1 al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 2.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 12.380.936,00 l'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

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