MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 27 marzo 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2014)

 

Attuazione dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in merito alle modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità di comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura.

2. Il presente decreto si applica alle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 dell'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, nonchè presso le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole.

Art. 2.

Soggetti obbligati e modalità di comunicazione

1. Le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente sono effettuate al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro per il tramite del il modello Unilav già disciplinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007 concernente le comunicazioni obbligatorie.

2. Le comunicazioni di cui al precedente comma 1 concernenti i lavoratori assunti congiuntamente da gruppi di impresa sono effettuate dall'impresa capogruppo.

3. Le imprese riconducibili allo stesso proprietario effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il tramite dello stesso proprietario.

4. Le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e le imprese legate tra loro da un contratto di rete effettuano le comunicazioni di cui al precedente comma 1 per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge. In tal caso, l'accordo è depositato presso le associazioni di categoria, con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione.

5. Con apposito decreto direttoriale, emanato ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007 concernente la scheda anagrafico-professionale, sono apportate le necessarie modifiche alle classificazioni del modello UniLav.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è inviato agli Organi competenti per i prescritti controlli e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2014

Registrato alla Corte dei conti il 4-6-2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2161

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