MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 27 ottobre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017)

 

Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27

marzo 1992, n. 257.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Sono stabilite le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2016-2018, delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (10).

2. A tal fine, l'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992. Il relativo onere finanziario è comunicato annualmente dall'INAIL al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il trasferimento delle risorse.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

Art. 2.

Destinatari del fondo

1. Possono accedere alle prestazioni del fondo di cui all'art. 1 gli eredi di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva.

Art. 3.

Domanda per l'accesso al fondo

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono accedere alle prestazioni del fondo per gli anni 2017 e 2018 devono presentare domanda all'INAIL entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente, dell'anno 2017 o dell'anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell'anno precedente, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.

2. Per l'accesso alle prestazioni dell'anno 2016, i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare la domanda entro e non oltre 60 giorni successivi a quello dell'entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.

3. Unitamente alla domanda di cui ai commi 1 e 2, deve essere trasmessa copia autentica della sentenza esecutiva che individua il debitore, liquidando il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Art. 4.

Prestazioni del fondo

1. Le prestazioni del fondo concorrono al pagamento in favore dei soggetti di cui all'art. 2 di quanto agli stessi è dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva nella misura di una quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sarà stabilita dall'INAIL con determinazione del Presidente, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun anno, in ragione del numero delle domande pervenute ritenute accoglibili, dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. L'INAIL, all'esito della procedura di cui al comma 1 e prima del pagamento della prestazione spettante al soggetto di cui all'art. 2 la cui domanda sia stata ritenuta accoglibile, comunica all'impresa debitrice, così come individuata nella sentenza esecutiva, l'ammontare delle risorse erogabili.

3. L'impresa, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, può richiedere all'INAIL che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione dell'avvenuto integrale pagamento a favore del soggetto di cui all'art. 2. Nel caso in cui l'impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura parziale, l'impresa può richiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura superiore alla differenza tra l'importo statuito nella sentenza esecutiva e l'ammontare delle risorse erogabili dal fondo.

4. L'impresa che effettua la richiesta di cui al comma 3 deve informare, contestualmente alla richiesta medesima, il soggetto di cui all'art. 2.

Art. 5.

Cumulabilità con altri benefici

1. Le prestazioni del fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'Ordinamento e si cumulano con essi.

Art. 6.

Oneri finanziari

1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni, si provvede a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. L'INAIL provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle prestazioni del fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, nonchè le modalità di recupero delle somme erogate nel caso di sentenza esecutiva favorevole all'istante che venga successivamente riformata in senso definitivamente negativo nei confronti dell'Istante medesimo.

2. L'INAIL provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2016

Registrato alla Corte dei conti il 15-12-2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro e Politiche Sociali, reg.ne prev. n. 4454

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