MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 28 ottobre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003)

 

Attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 (32), sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di emersione, il contributo di cui al comma 3, lettera b) del medesimo art. 1, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) mediante bollettini di c/c postale entro l'11 novembre 2002.

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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 3076; I.L.P. 2002, pag. 2260.

Art. 2.

L'ammontare del contributo di cui all'art. 1, pari a € 700, è ripartito dall'INPS nelle seguenti misure:

a) € 669 destinati, in base all'aliquota di finanziamento del 32,70% calcolata sul minimale contributivo introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 no-vembre 1983, n. 638 (33), modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (34), alle competenti gestioni previdenziali pensionistiche;

b) € 31 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 195/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'Interno e per un terzo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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(33) Ved. Boll. Lav. 1983, pag. 2236; I.L.P. 1983, pag. 1724.

(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pagg. 466, 471; I.L.P. 1990, pag. 55.

Art. 3.

I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 195/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, possono versare, previa domanda, al competente Istituto previdenziale, i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche, nonchè i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al medesimo comma 1 dell'art. 1, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;

b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2002

Registrato alla Corte dei conti il 9-12-2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 362

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