MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 settembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 2004)
Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio riferite sia ai lavori in economia sia ai lavori di quintalaggio, nella provincia di Latina.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA
...omissis...
Decreta:
1) La tariffa oraria in economia attualmente vigente di € 12,39 è aumentata di ulteriori € 1,51 nei modi e tempi seguenti:
a) dall'1 luglio 2004 da € 12,30 a € 13,10;
b) dall'1 luglio 2005 da € 13,10 a € 13,50;
c) dall'1 luglio 2006 da € 13,50 a € 13,90.
2) Le tariffe a quintalaggio vengono aumentate del 12% nei modi e nei temi seguenti:
a) dall'1 luglio 2004 del 5,8%;
b) dall'1 luglio 2005 di un ulteriore 3,1%;
c) dall'1 luglio 2006 di un ulteriore 3,1% pertanto si avranno le seguenti tariffe:
scarico prodotti palletizzati in pedane: da € 1,16 a € 1,20 a € 1,23;
carico prodotti palletizzati in pedane: € 1,16 - € 1,20 - € 1,23 si intendono pedane di merci fino a q. 15 da camion a magazzino etc. viceversa con l'ausilio di mezzi meccanici;
movimentazione pedane di prodotto all'interno di stabilimento: € 1,16 a € 1,20 a € 1,23 da celle frigo a magazzino a reparti produttivi o al carico;
scarico colli surgelati: € 0,16 - € 0,17;
carico colli surgelati: € 0,16 - € 0,17 si intendono movimentati a mano carico e/o scarico da kg 1 a kg 25;
movimentazione colli surgelati: € 0,16 - € 0,17;
movimentazione colli vari: € 0,13 si intendono movimentati interno azienda;
carico/scarico concimi, mangimi semplici e complessi, fari-na alimentare, quintali a meno sbancati kg 1 a kg 25: € 0,92 - € 0,95 - € 0,97.
3) Le tariffe sub 1) e sub 2) sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali e gestionali (44%) sia degli oneri riflessi (56%). Si precisa altresì che il terzo elemento è composto esclusivamente dagli istituti indicati nella lettera c) del Protocollo d'intesa del 6 maggio 1998.
4) Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma su 5 giorni settimanali, rimanendo all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo. Particolari esigenze aziendali potranno determinare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro. Per le prestazioni che eccedono tali limiti o vengono effettuate in determinati giorni o in particolari orari sono previste le seguenti specifiche maggiorazioni:
a) il lavoro straordinario è remunerato con una maggiorazione del 25%. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere;
b) il lavoro notturno, prestato dalle ore 22 alle ore 6 è retribuito con una maggiorazione del 50%;
c) il lavoro prestato nella giornata di sabato è retribuito con una maggiorazione del 25%, sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro;
d) per il lavoro nei giorni di festività infrasettimanali e nazionali la maggiorazione è del 100%.
5) Prestazioni disagiate di lavoro
Per i lavori di effettivo disagio, che si svolgono sotto la pioggia, la neve, in celle frigorifere o in condizioni similari opera la maggiorazione del 25%. Per le operazioni di facchinaggio riguardanti merci pericolose, nocive e/o tossiche opera la maggiorazione del 35%.
6) Le tariffe sub 1), sub 2), sub 3), sub 4) e sub 5), si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.
7) Al fine di ovviare ad eventuali distorsioni del mercato di riferimento, le tariffe sub 1), sub 2), sub 3), sub 4) e sub 5) sono da considerarsi come valori minimi inderogabili.
8) Le tariffe come sopra determinate hanno validità biennale.
Latina, 28 settembre 2004