MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 28 settembre 2004, n. 285.

(Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2004)

 

Regolamento recante modalità e criteri di attuazione della soppressione dei Fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'INA SPA, ai sensi dell'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per Fondi speciali di previdenza soppressi ai sensi dell'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (17), si intendono i seguenti:

a) Fondo di previdenza per gli impiegati dell'industria;

b) Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali;

c) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati;

d) Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da studi professionali;

e) Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie;

f) Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori.

2. Le disponibilità economiche dei Fondi soppressi di cui al comma 1 sono trasferite dall'INA SPA al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile, comprensive delle somme corrispondenti ai rendimenti economici maturati dal 30 giugno 1999 fino alla data dell'effettivo trasferimento. Tali somme non devono comunque risultare inferiori agli interessi legali.

3. La liquidazione delle spettanze imputate a ciascun conto individuale aperto presso i soppressi Fondi è effettuata, a domanda degli interessati, secondo le modalità di calcolo previste nei relativi regolamenti.

4. Alle modalità di corresponsione delle somme risultanti dalla liquidazione dei conti individuali di cui al comma 3, si può provvedere anche sulla base di convenzione tra INPS e INA SPA avente ad oggetto la gestione e la liquidazione del trattamento previdenziale e degli importi dei conti personali maturati. Detta convenzione, qualora adottata, va sottoposta all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Attività Produttive entro 60 giorni dalla stipula.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2004

Registrato alla Corte dei conti il 16-11-2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 229

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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1852; I.L.P. 1999, pag. 1380.

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