MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 settembre 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2015)

 

Definizione dello schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

...omissis...

Decretano:

Articolo unico

1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione della Pubblica amministrazione, con l'obiettivo di supportare la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, gli Istituti di patronato possono svolgere, sulla base di convenzioni specifiche, in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione di cui al medesimo art. 10, comma 1, lettera c), definito nel testo allegato al presente decreto.

2. Le convenzioni stipulate con Enti pubblici ed Enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

3. Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato e le loro modifiche o integrazioni, sono trasmesse, a cura dell'Istituto di patronato, entro 30 giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2015

Registrato alla Corte dei conti il 6-11-2015

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro e Politiche Sociali, reg.ne prev. n. 4352

Allegato ...omissis...

 

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