MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 29 dicembre 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 3 febbraio 2011)

 

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Milano e nella provincia di Monza - Brianza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

DI MILANO

...omissis...

Decreta:

le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Milano e nella provincia di Monza - Brianza, che in allegato costituiscono (parte integrante del presente atto, vengono rideterminate con il seguente incremento:

- dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 di una percentuale pari al 12% sugli importi pubblicati nel precedente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Milano, 29 dicembre 2010

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ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI

DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE NELLA PROVINCIA DI MILANO

E NELLA PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

Art. 1.

Prestazioni in economia

I lavori potranno essere svolti in economia, con corresponsione ai lavoratori che espletano l'attività di facchinaggio (riuniti o meno in società o cooperative, ecc.) dei seguenti compensi per ogni giornata lavorativa normale con un massimo di 8 ore: dall'1 gennaio 2011, € 128 che corrispondono per ogni ora feriale a € 16.

Art. 2.

Tariffe al peso lordo

I compensi minimi riferiti a peso lordo, per i lavori di facchinaggio delle merci, sono definite tra il committente e l'appaltatore nel rispetto del CCNL di categoria e, comunque, nel rispetto della Tariffa di cui all'art. 1.

Art. 3.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario e da luogo alla maggiorazione prevista dal CCNL applicato sulle Tariffe di cui al precedente art. 1, quello disposto dal committente ed eseguito oltre l'orario normale di lavoro.

Art. 4.

Lavori eseguiti oltre i confini del comune

Rimborso spese di trasporto

Per i lavori eseguiti fuori del territorio del comune ove ha sede la cooperativa o la società (o fuori dal comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di cooperativa o della società), e semprechè tali lavori siano eseguiti in maniera saltuaria e/o occasionale e la distanza tra la sede abituale di lavoro e il posto di lavoro non sia inferiore a 6 km, verrà riconosciuto il rimborso delle spese vive incontrate per recarsi al posto di lavoro. L'importo di tale rimborso non potrà essere inferiore a quanto previsto dal CCNL, semprechè il trasporto non venga assicurato dal committente.

Rimborso spese di vitto e mensa

Per i lavori eseguiti fuori dal territorio del comune ove ha sede la cooperativa o la società (o fuori dal comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di cooperativa o società), il committente riconoscerà un rimborso per persona e per ogni giornata di 8 ore lavorative, € 7, semprechè non venga fornita dal committente la possibilità di utlizzo della mensa aziendale. Nell'ipotesi che il contratto specifico preveda la possibilità di utilizzo del servizio mensa aziendale da parte del prestatore d'opera, lo stesso è obbligato a servirsene. Il costo convenzionale pasto vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verrà fatturato dal committente al commissionario. Le spese di vitto ed alloggio, in caso di trasferta superiore alle 8 ore lavorative, verranno direttamente concordate tra le Parti ove non previsto dal CCNL applicato.

Art. 5.

Lavori eseguiti entro i confini del comune

I lavoratori potranno utilizzare il servizio mensa aziendale o esterna alle condizioni dei dipendenti dell'azienda committente. Il costo convenzionale pasto vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verrà fatturato dal committente al commissionario. In mancanza di tale servizio verranno comunque riconosciute € 0,7 per ogni giornata lavorativa come contributo per mancata mensa, ove non previsto dal CCNL applicato.

Art. 6.

Lavori in particolari condizioni disagiate

Le Tariffe di cui agli artt. 1 e 2, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%, intendendosi così comprese l'onere per eventuali indumenti specifici antiinfortunistici e protettivi, che di conseguenza sarà sostenuto dal datore di lavoro secondo le eventuali previsioni del CCNL applicato e dalla normativa vigente.

La percentuale di maggiorazione sarà pari al 15% nel caso che dette attrezzature siano a carico del committente.

Art. 8.

Distanze ed altezze

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte di domenica o nei giorni di festività nazionali infrasettimanali, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 saranno maggiorate del 35%, fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente decreto.

Art. 8.

Lavoro notturno

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono durante le ore notturne, le Tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 debbono essere maggiorate del 40%, fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente decreto.

Art. 9.

Lavoro prestato nella giornata di sabato

Per le operazioni di facchinaggio straordinarie che si svolgono nella giornata di sabato, le Tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 debbono essere maggiorate del 35%, fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente decreto.

Art. 10.

Assicurazioni sociali - Adempimenti previdenziali -

Istituti contrattuali

Le cooperative o le società interessate alle attività di facchinaggio, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto altro disposto dalle leggi in tema assicurativo, previdenziale e assistenziale, sopporteranno inoltre direttamente gli oneri per tutti gli istituti contrattuali: ferie, festività, gratifica natalizia, ecc. e quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato.

Le Tariffe di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono state calcolate in modo da comprendere tutti i contributi ed istituti predetti tanto per prestatori d'opera che espletano la propria attività nel settore del facchinaggio riuniti ed operanti in cooperative, società ed organismi similari, quanto per i facchini liberi esercenti.

Art. 11.

Altre operazioni non previste

In caso di disaccordo, le Parti potranno chiedere l'intervento della Direzione provinciale del lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12.

Condizioni di miglior favore

Restano salve le condizioni di miglior favore per i prestatori d'opera che espletano la propria attività nel settore del facchinaggio.

Art. 13.

Servizi di potabagagli presso aeroporti

Le Tariffe per il servizio di potabagagli presso aeroporti vengono stabilite come segue:

- scarico dal veicolo sostante all'ingresso dell'Aerostazione, trasporto e collocazione sulla pesa aeroportuale € 3 per ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle 3 dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt. 2 lineari e peso inferiore a kg. 30. Oltre tali dimensioni e peso, l'importo e da determinarsi fra le Parti;

- ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna di bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante all'uso all'Aerostazione € 3 per ogni collo o bagaglio [ved. punto a)].

- ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna, bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante nei parcheggi antistanti l'Aerostazione € 3 per ogni collo o bagaglio [ved. punto a)].

- Sosta del facchino su richiesta del cliente oltre i primi 15 minuti € 4,5 per ogni 15 minuti o frazione.

Art. 14.

Pagamento delle prestazioni di facchinaggio

La committente è tenuta a pagare tassativamente le prestazioni entro 30 giorni dalla data di presentazione fattura

Art. 15.

Composizione delle tariffe

Ai sensi dellart. 10, le Tariffe previste dagli artt. 1 e 2 e quelle calcolate applicando le percentuali di maggiorazione e riduzione previste dagli artt. 3, 4, 6, 7, 8, e 9 sono composte secondo le previsioni normative e contrattuali di riferimento, nonchè i costi generali di gestione amministrativa, sicurezza del lavoro, permessi sindacali, diritto allo studio e agli oneri fiscali e societari.

INFORTUNIO - MALATTIA E MATERNITA'

Il trattamento economico spettante al prestatore d'opera e relativo alla malattia, maternità ed infortunio, deve rispettare le disposizioni della normativa vigente, degli Enti previdenziali e del CCNL applicato anche nei limiti temporali previsti dal CCNL di riferimento.

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