MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 29 marzo 2022.

(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022)

 

Definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonchè del contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico e l'individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

 

Decreta:

TITOLO I

 

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1.

 

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto la definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità di effettuazione dei controlli volti a verificare il rispetto da parte delle imprese sociali delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonchè del contributo per l'attività ispettiva da porre a carico delle medesime imprese, e l'individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. I controlli sulle imprese sociali di cui al presente decreto si differenziano dall'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonchè dai controlli di competenza di altre Amministrazioni, sono esercitati esclusivamente nell'interesse pubblico e producono effetti nei soli confronti delle Pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

3. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di seguito denominato Ministero, demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito denominato Ispettorato, le funzioni ispettive sulle imprese sociali non costituite in forma di società cooperativa, negli ambiti territoriali in cui siano presenti uffici dell'Ispettorato.

4. Nella regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano il Ministero provvede alla sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d'intesa con le Amministrazioni competenti al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di cui al presente decreto.

5. Il Ministero può avvalersi degli enti associativi riconosciuti e delle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, di seguito denominati Associazioni, ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva sulle imprese sociali alle medesime aderenti.

6. La vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa rimane attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini ivi previsti, nonchè delle norme stabilite dal decreto del Ministero medesimo di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

7. Sono fatte salve le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli fiscali di cui dall'art. 94 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Gli eventuali elementi utili a valutare la perdita della qualifica di impresa sociale, risultanti dalle attività di controllo svolte dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice del Terzo settore, sono trasmessi al Ministero.

Art. 2.

 

Destinatari dell'attività di controllo

1. Sono assoggettati ai controlli di cui al presente decreto gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla gestione commissariale, ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter del decreto legislativo n. 112 del 2017, e di quelli sottoposti alle altre procedure concorsuali ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

2. I controlli di cui al comma 1 hanno luogo almeno una volta all'anno. Le imprese sociali che hanno acquisito la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di ciascun anno sono sottoposte ai controlli a partire dall'anno successivo.

Art. 3.

 

Articolazione dell'attività di controllo

1. I controlli si articolano in controlli ordinari e in ispezioni straordinarie. Per l'effettuazione dei controlli ordinari il Ministero può avvalersi delle associazioni di cui all'art. 1, comma 5. Per le ispezioni straordinarie le funzioni ispettive sono sempre demandate all'Ispettorato, salvo quanto disposto all'art. 1, comma 4.

Art. 4.

 

Modulistica

1. I modelli di verbale dei controlli ordinari e delle ispezioni straordinarie nei confronti delle imprese sociali non costituite in forma di società cooperativa sono approvati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Le risultanze delle attività di controllo devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato con il decreto di cui al comma 1.

Art. 5.

 

Modalità per il riconoscimento

e l'autorizzazione delle associazioni

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 5, il riconoscimento delle associazioni è disposto con apposito decreto del Direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

2. Le associazioni cui aderiscono almeno mille imprese sociali che, iscritte nel Registro delle imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome, non abbiano deliberato lo scioglimento, presentano al Ministero un'istanza di riconoscimento corredata dai seguenti documenti:

a. una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;

b. le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti;

c. un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente;

d. documentazione comprovante che le stesse sono in grado di effettuare i controlli ordinari nei confronti degli enti aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche, e disporre di un numero di controllori, in possesso dei requisiti utili ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1, tale da garantire l'esecuzione dei controlli ordinari di propria competenza.

3. Le associazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002 possono essere autorizzate all'effettuazione dei controlli nei confronti delle imprese sociali purchè associno queste ultime anche in numero inferiore a 1.000. A tal fine, le associazioni medesime presentano apposita istanza, corredata dai seguenti documenti:

a. una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;

b. le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali aderenti;

c. un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica degli amministratori, Sindaci e Direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente;

d. documentazione comprovante l'appartenenza alla categoria di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002.

4. Nei casi di cui al comma precedente l'autorizzazione può essere rilasciata senza l'effettuazione della specifica istruttoria da parte del Ministero. La revoca del riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione in essere da parte del Ministero e la necessità, al fine di continuare a svolgere l'attività di controllo sulle imprese sociali, di richiedere il riconoscimento ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. Nell'esecuzione dei controlli sulle imprese sociali aderenti le associazioni sono tenute ad osservare le disposizioni stabilite dal Ministero.

Art. 6.

 

Vigilanza sulle associazioni da parte del Ministero

1. Le associazioni di cui all'art. 5, a cura dei rispettivi rappresentanti legali, trasmettono al Ministero le variazioni all'atto costitutivo o allo statuto o all'eventuale regolamento interno, nonchè quelle concernenti i titolari di cariche sociali e gli altri soggetti autorizzati a rappresentare l'Associazione, entro 30 giorni dal verificarsi di tali variazioni.

2. Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

3. Il Ministero revoca il riconoscimento alle associazioni che abbiano perduto i requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto o che, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 22, non siano in grado di espletare efficacemente i controlli sulle imprese sociali aderenti.

4. Il Ministero revoca l'autorizzazione alle associazioni di cui all'art. 5, comma 3 che, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 22, non siano in grado di espletare efficacemente i controlli sulle imprese sociali aderenti.

Art. 7.

 

Elenco del personale abilitato ai controlli e alle ispezioni

1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli ordinari e delle ispezioni straordinarie di cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero, l'elenco dei controllori, di seguito denominato Elenco. Sono incaricati dell'effettuazione dei controlli e delle ispezioni solo i soggetti inseriti nell'elenco medesimo.

2. L'elenco si articola in sezioni distinte, relative rispettivamente:

a. ai controllori dipendenti dell'Ispettorato;

b. ai controllori delle altre Amministrazioni con le quali sono stati sottoscritti accordi o protocolli d'intesa;

c. a coloro che prestano l'attività per conto delle associazioni di cui all'art. 1, comma 5.

3. Per ciascun controllore è indicata l'Amministrazione o l'associazione di appartenenza. L'elenco è tempestivamente aggiornato e viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

4. L'iscrizione dei controllori nell'elenco avviene su comunicazione delle Amministrazioni o dei rappresentanti legali delle associazioni di appartenenza. Nella comunicazione si dà atto del possesso da parte dei candidati all'iscrizione dei requisiti previsti dal presente decreto.

5. All'atto dell'iscrizione nell'elenco, a ciascun controllore viene attribuito un numero di posizione, che l'interessato è tenuto ad utilizzare in tutte le comunicazioni con le imprese intercorrenti, in ragione delle attività e dei controlli di cui al presente decreto.

6. I controllori, che non siano dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle loro funzioni si intendono incaricati di pubblico servizio.

7. Ai controllori si applicano le cause di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile.

8. Il controllore che ha già effettuato nell'anno precedente o che ha in corso un'attività di vigilanza in materia del lavoro o di legislazione sociale a carico dell'impresa sociale non può procedere ai controlli di cui al presente decreto.

9. Il controllore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.

10. Il controllore che effettua l'attività di vigilanza in situazione di incompatibilità è cancellato dall'elenco e non può utilizzarne il numero di iscrizione.

11. Il Ministero può altresì cancellare il controllore dall'elenco quando viene meno il necessario rapporto fiduciario tra Ministero e controllore stesso, o tra quest'ultimo e l'Amministrazione o l'associazione di appartenenza, o qualora per altre ragioni il controllore non possa più garantire lo svolgimento dell'attività. A tal fine l'Ispettorato, l'Amministrazione e l'associazione di appartenenza comunicano tempestivamente al Ministero la necessità di cancellare il controllore dall'elenco.

Art. 8.

 

Requisiti di iscrizione nell'elenco dei controllori

1. Sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 i dipendenti dell'Ispettorato, delle Amministrazioni e i soggetti appartenenti alle associazioni che hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui all'art. 9.

2. Nelle more dell'attivazione dei corsi e fino al terzo anno dall'entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'elenco i seguenti soggetti:

a. dipendenti dell'Ispettorato o delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 4 iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b. dipendenti dell'Ispettorato, delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 4 e soggetti appartenenti alle associazioni abilitati alle attività di revisione delle imprese cooperative di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002.

3. Non possono essere iscritti nell'elenco quanti si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

Art. 9.

 

Corsi di abilitazione all'attività

di controllo sulle imprese sociali

 

1. Ai fini della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2, il Ministero trasferisce all'Ispettorato le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione di appositi corsi di abilitazione per il proprio personale, utilizzando il contributo annuale a carico delle imprese sociali, nonchè parte delle risorse di cui all'art. 96, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. Le associazioni riconosciute e quelle autorizzate promuovono e realizzano, previa autorizzazione del Ministero, analoghi corsi finanziati anche con il contributo annuale a carico delle imprese sociali. Al fine di garantire percorsi formativi comuni ed una preparazione uniforme, le associazioni di cui al presente comma e l'Ispettorato possono realizzare di comune intesa corsi rivolti a tutto il personale interessato.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 devono fornire ai partecipanti le specifiche conoscenze tecniche volte all'esecuzione dei controlli.

4. Ai corsi possono essere ammessi i soggetti in possesso almeno del diploma di laurea magistrale in materie giuridiche o economiche, nonchè, qualora privi del titolo di studio sopra citato, i soggetti già abilitati ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 220 del 2002.

5. I corsi, che non possono avere durata inferiore alle 80 ore per i soggetti di prima abilitazione e alle 40 ore per quelli già abilitati ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 220 del 2002, si concludono con un esame di idoneità.

Le Commissioni esaminatrici sono composte da esperti in materia di impresa sociale, di cui almeno uno per Commissione indicato dal Ministero.

6. Nella richiesta di autorizzazione all'organizzazione di corsi ai sensi del comma 2, le Associazioni richiedenti devono allegare il programma didattico, l'elenco e il curriculum vitae dei docenti, l'elenco dei discenti con il relativo titolo di studio. Prima dell'avvio dei corsi, le medesime Associazioni devono trasmettere il calendario delle lezioni e comunicare le generalità dei componenti della Commissione d'esame, ad esclusione di quelli di nomina ministeriale.

7. Il Ministero rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2 previa valutazione dell'idoneità dei corsi a fornire ai partecipanti quanto previsto al comma 3.

8. Successivamente agli esami di abilitazione, gli enti di appartenenza trasmettono al Ministero i nominativi degli idonei, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi dell'art. 7, comma 4.

 

TITOLO II

 

IL CONTROLLO ORDINARIO

 

Art. 10.

 

Modalità del controllo ordinario

1. Ciascuna impresa sociale è assoggettata a controllo ordinario almeno una volta all'anno.

2. Si intendono controllate nell'anno le imprese sociali nei confronti delle quali il controllo, iniziato comunque entro la data del 31 dicembre, si conclude entro i termini stabiliti dall'art. 15.

3. Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle associazioni, i controlli ordinari sono effettuati dalle associazioni medesime a mezzo di controllori iscritti nell'elenco di cui all'art. 7, dalle stesse incaricati.

4. Per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, tra cui l'effettuazione dei controlli di cui al comma 3, si considerano aderenti a ciascuna associazione le imprese sociali inserite nell'elenco di cui all'art. 22, comma 1, lettera a.

5. L'attività di controllo nei confronti delle imprese sociali non indicate negli elenchi di cui all'art. 22 comma 1, lettera a. è assicurata dall'Ispettorato con propri dipendenti iscritti nell'elenco di cui all'art. 7.

6. Per l'attività di controllo prevista dal comma precedente il Ministero può altresì avvalersi delle associazioni riconosciute ed autorizzate di cui all'art. 5, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le medesime.

 

Art. 11.

 

Programmazione dei controlli ordinari

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero, sulla base della documentazione prodotta dalle associazioni ai sensi dell'art. 22, approva il programma dei controlli ordinari presentato da ciascuna associazione e individua le imprese per le quali i controlli ordinari sono demandati all'Ispettorato. Nel caso di imprese sociali aderenti a più associazioni, sono individuati i criteri di assegnazione del controllo.

 

Art. 12.

 

Oggetto e finalità del controllo ordinario

1. Il controllo ordinario è finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell'impresa sociale delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 2017, anche attraverso la verifica: della gestione amministrativo-contabile; dell'effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali; dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1 o del sussistere delle condizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5; del rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principio dell'assenza dello scopo di lucro, ai sensi dell'art. 3; dell'osservanza di quanto previsto dagli articoli 4, 7, 9 e 10; del rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa.

2. Il controllore incaricato può fornire all'Organo di amministrazione dell'impresa raccomandazioni riguardanti la gestione, i livelli di partecipazione e democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci, dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa sociale.

Art. 13.

 

Svolgimento del controllo ordinario

1. Le attività di controllo ordinario sulle imprese sociali sono effettuate da uno o più controllori appositamente incaricati dall'ente di appartenenza e devono svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell'impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il rappresentante dell'impresa può essere assistito da altri amministratori, sindaci, soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Gli amministratori ed i sindaci intervengono ogni qualvolta ciò sia richiesto dal controllore.

3. Il controllo ha luogo, di norma, presso la sede sociale dell'impresa, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell'ente.

4. Gli enti assoggettati a controllo hanno l'obbligo di mettere a disposizione del controllore i libri sociali, i registri ed i documenti, nonchè di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

5. I libri, i registri e i documenti devono trovarsi presso la sede dell'impresa.

6. Nel caso in cui il controllo sia effettuato in luogo diverso dalla sede dell'impresa, il legale rappresentante dell'ente interessato o il suo delegato si reca in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.

7. Il controllore può chiedere copia dei libri sociali, dei registri e degli altri documenti ed ha facoltà di siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.

8. Il controllore ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti od altre dipendenze dell'impresa, sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale del controllo.

 

Art. 14.

 

Esiti del controllo ordinario

1. Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarità, il controllo ordinario si conclude con la sottoscrizione del verbale di avvenuto controllo senza rilievi.

2. Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità sanabili, il controllore diffida l'Organo di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzarle, assegnandogli a tale scopo un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni. Alla scadenza del termine indicato il controllore verifica l'avvenuta regolarizzazione dandone atto nel relativo verbale. La diffida può essere impartita anche nel caso in cui, per il comportamento del legale rappresentante, l'attività di controllo venga ostacolata.

3. In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla diffida, il controllore, attraverso l'apposito verbale, formalizza una motivata proposta, non vincolante, di adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 15, comma 7, o del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

4. Nel caso in cui, a causa del comportamento ostativo del legale rappresentante, venga verificata l'impossibilità di effettuare il controllo, anche a seguito della diffida impartita, il controllore, dando atto nel verbale del mancato controllo, propone l'adozione del provvedimento di nomina di un Commissario ad acta. Nel caso in cui il mancato controllo sia dovuto all'irreperibilità dell'ente, il controllore propone l'adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.

5. Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità non sanabili, il controllore, mediante l'apposito verbale, formalizza motivata proposta di adozione del provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Il controllore può inoltre evidenziare situazioni sulla base delle quali il Ministero potrà richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

6. Entro 15 giorni il controllore invia i verbali, anche tramite posta elettronica certificata, all'impresa, nonchè all'Amministrazione o all'associazione di appartenenza. Queste ultime verificano la completezza del controllo e la coerenza tra le risultanze dello stesso e le proposte formulate dal controllore, potendo disporre, ove necessario, sentito il controllore, ulteriori approfondimenti attraverso un supplemento di controllo, il conferimento di un nuovo incarico, ovvero il ricorso ad altre forme di autotutela. Degli ulteriori approfondimenti viene data comunicazione all'impresa, anche tramite posta elettronica certificata.

7. Qualora il verbale, completo anche degli esiti degli eventuali approfondimenti disposti, contenga la proposta di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 15, comma 7 o 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017, o vi siano evidenziate le situazioni di cui all'ultimo periodo del comma 5 del decreto medesimo, l'Amministrazione o l'associazione ne dispongono l'invio al Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento.

 

Art. 15.

 

Durata del controllo ordinario

1. Il controllo ordinario sulle imprese sociali deve essere avviato entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico ed essere completato entro 90 giorni dal primo accesso, con la redazione del verbale e l'adozione di eventuali diffide.

2. Qualora sia impartita una diffida, la verifica dell'avvenuta regolarizzazione deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato a tal fine all'impresa.

 

TITOLO III

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

Art. 16.

 

Nomina del Commissario ad acta

1. Con il provvedimento di nomina del Commissario ad acta il Ministero individua gli specifici adempimenti volti al superamento delle irregolarità sanabili emerse nel corso del controllo e assegna il termine per il loro espletamento.

2. Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato, il Commissario ad acta trasmette al Ministero una relazione nella quale dà conto delle attività effettuate.

3. Nel caso in cui dalla relazione risulti inequivocabilmente il superamento di tutte le irregolarità sanabili, il Ministero ne dà atto con propria comunicazione all'impresa.

4. Nel caso di mancata trasmissione della relazione, o qualora dalla relazione risulti il mancato o parziale superamento delle irregolarità sanabili, il Ministero può disporre la perdita della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 15, comma 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

5. Nel caso in cui si renda necessario accertare situazioni non adeguatamente chiarite dalla relazione, il Ministero può disporre un'ispezione straordinaria ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto.

 

TITOLO IV

 

L'ISPEZIONE STRAORDINARIA

 

Art. 17.

 

Modalità e soggetti incaricati

1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di Pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

2. Le ispezioni interessano anche le imprese sociali aderenti alle associazioni di cui all'art. 5, e sono effettuate da 2 o più funzionari dell'Ispettorato o delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 4, iscritti nell'elenco di cui all'art. 7.

3. Per giustificati motivi, anche in ragione della specificità delle verifiche, in aggiunta ai funzionari di cui al comma 2 il Ministero può avvalersi dell'ausilio di funzionari di altre Amministrazioni, non iscritti nell'elenco medesimo, in qualità di esperti, nell'ambito di eventuali forme di collaborazione con le medesime Amministrazioni.

Art. 18.

 

Oggetto dell'ispezione straordinaria

1. Le ispezioni straordinarie sono volte, in particolare, a verificare l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell'impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell'ente, il regolare svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell'impresa e delle relative attività e passività.

2. Il Ministero, con l'atto con cui viene disposta l'ispezione straordinaria, può fornire ulteriori indicazioni circa i contenuti della stessa.

 

Art. 19.

 

Svolgimento dell'ispezione straordinaria

1. L'ispezione straordinaria deve essere avviata entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico, o entro un termine più breve in caso di urgenza, e si svolge di norma presso la sede dell'impresa e negli altri luoghi ove si svolge l'attività della stessa, alla presenza del legale rappresentante o, se consentito dai funzionari incaricati, di un suo delegato. Il rappresentante dell'impresa può essere assistito da soci, dipendenti o professionisti di fiducia. Per ragioni eccezionali adeguatamente verbalizzate, può non essere consentita la presenza di specifici soggetti. Gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo devono intervenire se richiesto dai funzionari incaricati.

2. Ai fini dell'ispezione l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione degli ispettori i libri sociali, i registri e i documenti, nonchè di fornire i dati le informazioni e i chiarimenti richiesti. Gli incaricati, se necessario ai fini dell'ispezione, possono visionare anche documentazione già esaminata nel corso di controlli pregressi.

3. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 13, commi 7 e 8, i funzionari incaricati, qualora le circostanze lo richiedano, possono acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo necessario per l'esecuzione dell'ispezione, non superiore a 30 giorni, dandone atto nel verbale. I funzionari medesimi possono convocare, sentire informalmente ed acquisire in dichiarazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa sociale, compresi i terzi. Le dichiarazioni possono essere raccolte in un apposito processo verbale redatto dai funzionari e sottoscritto dal soggetto che le rilascia, o essere anche rese in forma libera con atto sottoscritto dall'interessato, e a conclusione delle verifiche sono allegate al verbale.

4. Qualora, nel corso dell'ispezione, i funzionari incaricati accertino irregolarità sanabili, mediante apposita diffida assegnano all'impresa un termine per la regolarizzazione non inferiore a 15 giorni e non superiore a 90 giorni. Decorso tale termine, in caso di mancata regolarizzazione i funzionari possono proporre i provvedimenti di cui all'art. 15, comma 7 o 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017, e possono altresì evidenziare situazioni sulla base delle quali il Ministero potrà richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 14, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

5. All'esito dell'ispezione, anche in assenza di irregolarità o in caso di irregolarità sanate, il verbale è notificato all'impresa e trasmesso al Ministero per il tramite dell'Ispettorato o dell'Amministrazione cui appartengono i funzionari incaricati.

6. L'ispezione deve essere completata entro 90 giorni dal primo accesso, a meno dell'adozione di eventuali diffide, e fatti salvi motivati casi di necessità e urgenza che richiedono una riduzione del termine di cui al presente comma, individuati nell'atto con il quale l'ispezione è disposta. I funzionari incaricati possono presentare richiesta motivata di una proroga dei termini assegnati.

7. In caso di nomina di un commissario ad acta, gli ispettori verificano la corretta esecuzione dell'incarico nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Commissario.

 

TITOLO V

 

EFFETTI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

 

Art. 20.

 

Provvedimenti

1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di controllo ordinario o di ispezione straordinaria, assume le determinazioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti proposti. Ove siano ritenuti sussistenti i presupposti per accogliere le proposte pervenute, Il Ministero richiede al Tribunale competente di accertare lo stato di insolvenza dell'impresa sociale, ai fini dell'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa sociale, di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, o nomina un Commissario ad acta ai sensi dell'art. 15, comma 7 del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2638, comma 2, del Codice civile, la Direzione generale competente propone al Ministro l'adozione del provvedimento che dispone la perdita da parte dell'impresa della qualifica di impresa sociale, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017, nei seguenti casi:

a. irreperibilità dell'ente;

b. irregolarità non sanabili o non sanate;

c. accertata impossibilità di effettuazione della vigilanza per reiterato ostacolo ai controlli e alle ispezioni.

3. La perdita della qualifica di impresa sociale è comunicata, entro 10 giorni, dal Ministero all'Agenzia delle entrate, in conformità con l'art. 18, comma 8-bis del decreto legislativo n. 112 del 2017, nonchè alla Camera di commercio competente, ai fini della cancellazione dell'impresa dall'apposita sezione. La comunicazione viene effettuata alle medesime Amministrazioni anche nell'ipotesi di rinuncia volontaria della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

4. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e della comunicazione di cui al comma 3, è informata l'associazione, nel caso in cui l'impresa sociale destinataria sia alla stessa aderente.

Art. 21.

 

Comunicazione dell'esito del controllo o dell'ispezione

1. Le imprese sociali sono tenute a rendere disponibili le risultanze dei controlli ai soci, ai lavoratori e ai rappresentanti dei soggetti direttamente interessati all'attività, con le modalità di cui alle linee guida adottate con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 settembre 2021.

2. Il rispetto della presente disposizione è verificato nel corso del controllo o della ispezione straordinaria successiva.

Art. 22.

 

Monitoraggio

1. Entro l'1 aprile di ogni anno, le associazioni riconosciute e quelle autorizzate trasmettono al Ministero, a cura dei rispettivi rappresentanti legali:

a. l'elenco di tutte le imprese sociali aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente;

b. l'elenco delle imprese sociali controllate nell'anno precedente;

c. l'elenco delle imprese sociali non controllate nell'anno precedente;

d. una dettagliata relazione sull'attività complessivamente svolta nell'anno precedente, riguardante i controlli avviati, quelli conclusi, gli esiti degli stessi, le eventuali criticità emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del loro superamento;

e. un programma delle attività di controllo per l'anno in corso, che preveda in via prioritaria l'effettuazione dei controlli sulle imprese non controllate nell'anno precedente.

2. Entro la data di cui al comma 1, l'Ispettorato trasmette al Ministero una relazione sui controlli ordinari effettuati nell'anno precedente e le relative risultanze, nonchè sugli esiti dei controlli in corso, con le eventuali criticità emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del loro superamento.

 

TITOLO VI

 

CONTRIBUTO DI VIGILANZA

 

Art. 23.

 

Contributo di vigilanza

1. Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese sociali sono tenute a versare il contributo per le spese relative al sistema di vigilanza disciplinato dal presente decreto. Resta fermo, per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa e per le società di mutuo soccorso, quanto previsto dalle disposizioni in materia di contributo dovuto dagli enti cooperativi per l'attività di vigilanza.

2. La misura del contributo è determinata tenendo conto del fatturato relativo all'anno precedente il sorgere dell'obbligo, secondo quanto indicato nella sottostante Tabella:

 

Fascia

Importo

Fatturato

a

150

fino a 50.000

b

300

da 50.000 a 250.000

c

600

da 205.001 a 500.000

d

1.250

da 500.001 a 1.000.000

 

3. Con cadenza biennale l'ammontare del contributo di cui alla Tabella del comma 2 può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. Le imprese sociali aderenti alle associazioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3 corrispondono il contributo a queste ultime, secondo le modalità dalle stesse stabilite.

5. I contributi a carico delle imprese sociali che non aderiscono ad alcuna associazione sono di pertinenza del Ministero e sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate.

Tali contributi sono destinati alla copertura delle spese connesse con i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie, nonchè alla formazione di personale qualificato per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, e sono trasferiti annualmente all'Ispettorato e alle associazioni sottoscrittrici delle convenzioni di cui all'art. 10, comma 6, in base ai controlli e alle ispezioni di rispettiva competenza.

6. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di riscossione dei contributi di cui al comma 5.

7. In sede di prima applicazione, il contributo è versato dalle imprese sociali entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma precedente. Successivamente, le imprese sociali versano il contributo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello in cui il contributo è dovuto. Gli enti che acquisiscono la qualifica di impresa sociale versano il contributo entro 90 giorni dall'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese.

8. L'omesso pagamento, totale o parziale, del contributo costituisce irregolarità sanzionabile ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

9. Il mancato versamento del contributo all'associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare il controllo.

10. Al fine di garantire l'effettività e l'efficacia del sistema di vigilanza di cui al presente decreto, ove l'ammontare dei contributi riscossi non risulti sufficiente in rapporto alle attività da porre in essere, lo stesso può essere incrementato attraverso la destinazione di una quota delle risorse di cui all'art. 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017, per effetto di quanto disposto dall'art. 93, comma 2 del decreto medesimo.

 

TITOLO VII

 

DISPOSIZIONI FINANZIARE E FINALI

 

Art. 24.

 

Clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 25.

 

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, le associazioni di cui all'art. 5, comma 3, che associno imprese sociali in forma non cooperativa, possono chiedere di essere autorizzate a svolgere i controlli sulle imprese sociali aderenti, trasmettendo al Ministero, oltre alla documentazione richiesta, l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 2, al fine del popolamento iniziale dell'elenco di cui all'art. 7. Entro i 30 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le associazioni medesime presentano il programma dei controlli per l'anno in corso.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ispettorato trasmette l'elenco dei propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, per le medesime finalità di cui al comma precedente.

 

Art. 26.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

 

Roma, 29 marzo 2022

 

Registrato alla Corte dei conti il 13-4-2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Cultura, del Ministero della Salute, n. 972

 

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda