MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 ottobre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010)
Contributo di solidarietà sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità premio di fine servizio, sulle indennità di buonuscita e sui trattamenti integrativi superiori a 1,5 milioni di euro.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. I trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile, le indennità premio di fine servizio di cui all'art. 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennità di buonuscita di cui all'art. 3 e seguenti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonchè i trattamenti integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria i cui importi siano complessivamente superiori a 1,5 milioni di euro, sono assoggettati, per la parte eccedente tale importo, alla trattenuta di un contributo di solidarietà nella misura del 15% per il triennio 2007-2009.
2. La trattenuta di cui al comma 1 è applicata all'atto della corresponsione del trattamento, prendendo a riferimento l'importo lordo erogato.
3. Qualora siano stati erogati, a decorrere dall'1 gennaio 2007 e fino all'emanazione del presente decreto, i trattamenti di cui al comma 1, si applica per un periodo di 18 mesi fino a concorrenza dell'importo dovuto e salvo conguaglio al termine del periodo, la trattenuta all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile di pensione. In caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro la predetta trattenuta si applica all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile di stipendio. I soggetti che hanno intrapreso una attività di lavoro autonomo corrispondono, per un periodo di 18 mesi fino a concorrenza dell'importo dovuto e salvo conguaglio al termine del periodo, l'importo dovuto secondo le modalità che verranno indicate dall'Agenzia delle entrate. I soggetti che, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 e la data di emanazione del presente decreto, hanno percepito i trattamenti di cui al comma 1 e non risultano percettori di trattamento pensionistico o titolari di altro rapporto di lavoro o non hanno intrapreso attività di lavoro autonomo, provvedono al versamento del contributo dovuto in unica soluzione o per un periodo di 18 mesi fino a concorrenza dell'intero importo.
4. I datori di lavoro privati informano l'ente previdenziale cui compete l'erogazione della pensione dell'avvenuto pagamento di un trattamento di fine rapporto superiore a 1,5 milioni di euro ai fini di cui al comma 3, tenendo conto anche della eventuale quota di competenza del Fondo di cui all'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (15).
5. Le somme trattenute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e quelle di cui all'art. 2120 del Codice civile, trattenute dai datori di lavoro privati, nonchè le ritenute effettuate dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei soggetti di cui al 2° periodo del comma 3 dell'art. 1, vengono versate, entro il 15° giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui è effettuata la trattenuta, in conto entrate del bilancio dello Stato, Capo XXVII, Capitolo 3670, per essere riassegnate, nella misura del 90%, al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2010
---------
(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.