MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011)

 

Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività si articola con le seguenti modalità.

1. Trascorsi i primi 2 anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (25), e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori - Anno Riduzione
Fino a 10 30%
Da 11 a 50 23%
Da 51 a 100 18%
Da 101 a 200 15%
Da 201 a 500 12%
Oltre 500 7%

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell'attuazione da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno/bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonchè all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 2371; I.L.P. 2007, pag. 1581.

Art. 2.

Alla fine del 1° biennio di applicazione, l'INAIL provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Registrato alla Corte dei conti il 27-1-2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio 300

 

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