MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 3 febbraio 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2005)

 

Funzionamento del "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" (Articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale è composto da non più di 20 membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati per un quadriennio, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale. Alla scadenza del quadriennio i componenti del Nucleo cessano dalle funzioni, ancorchè siano stati nominati nel corso di esso. Alla predetta scadenza i componenti, che possono essere riconfermati, continuano ad esercitare le funzioni fino all'insediamento dei successori, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444 (51).

2. La carica di componente il Nucleo è incompatibile con le seguenti cariche rivestite all'interno degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria:

a) presidente;

b) componente degli organi di amministrazione o controllo;

c) presidente o componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

3. In caso di incompatibilità il componente del Nucleo decade dalla carica.

4. Le dimissioni dalla carica sono rassegnate con atto scritto e sono comunicate al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze nonchè al presidente del Nucleo. Esse diventano operanti dalla loro accettazione.

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(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2387.

Art. 2.

1. Il presidente del Nucleo provvede a formulare l'indirizzo delle attività, ripartendole, ove necessario, tra i vari membri incaricati di predisporre in modo singolo o in gruppo le elaborazioni da sottoporre alle valutazioni del Nucleo, in linea con le richieste del Ministro e in funzione della redazione del rapporto annuale.

2. Il presidente, inoltre:

a) convoca e presiede le riunioni;

b) stabilisce l'ordine del giorno;

c) adotta le delibere assunte dal Nucleo, finalizzate all'esigenza di assicurare l'effettiva operatività del complesso della struttura nonchè quelle concernenti il conferimento d'incarichi a professionisti esterni ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1, comma 45, quinto periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (52), e successive modificazioni;

d) vigila sull'attuazione di dette delibere;

e) dispone, ove necessario, l'audizione dei presidenti e dei direttori generali degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria;

f) assicura ogni opportuna attività di interazione con il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ogni altra funzione inerente alla carica rivestita.

3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di presidente sono esercitate dal componente individuato quale vicario dal presidente stesso nella seduta d'insediamento del Nucleo.

4. Le dimissioni del presidente sono rassegnate al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e diventano efficaci dalla sua sostituzione.

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(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 2522; I.L.P. 1995, pag. 1741.

Art. 3.

1. Il Nucleo è convocato dal presidente, di norma ad intervalli non superiori al mese, oppure da almeno un terzo dei componenti effettivi, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare.

2. L'avviso di convocazione delle riunioni, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti non meno di 7 giorni prima delle riunioni. Almeno tre giorni prima delle riunioni stesse, la documentazione relativa ai singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno è trasmessa ovvero messa a disposizione dei singoli componenti presso la struttura di supporto di cui all'art. 4.

3. Nel corso delle riunioni, a maggioranza assoluta dei presenti, può essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di ulteriori argomenti.

4. Il presidente ha facoltà di accogliere o respingere la richiesta, motivando la decisione secondo il criterio di organicità dei lavori.

5. Per la validità delle riunioni del Nucleo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Delle riunioni del Nucleo è redatto processo verbale a cura del dirigente coordinatore della struttura di supporto di cui all'art. 4 o di un suo delegato appartenente alla medesima struttura. Per la redazione del processo verbale è possibile avvalersi della registrazione automatica. Il verbale è approvato nella riunione immediatamente successiva e firmato dal presidente e dal segretario. I verbali numerati cronologicamente vengono conservati agli atti.

Art. 4.

1. Il Nucleo si avvale di una struttura di supporto costituita da non oltre 12 unità di personale, appartenente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, in posizione di distacco, ad altre Amministrazioni dello Stato.

2. Le 12 unità di personale di cui al comma 1, appartenenti alle aree funzionali B e C, sono individuate in base alle competenze possedute in campo giuridico, economico, statistico, demografico e attuariali, nonchè in materia informatica, amministrativa e contabile.

3. Al coordinamento del personale della struttura di supporto è preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuato dal direttore generale per le politiche previdenziali.

4. Per particolari esigenze del Nucleo possono essere individuate, in interazione con il direttore generale per le politiche previdenziali, forme di collaborazione con le unità di personale in servizio presso la Direzione stessa.

Art. 5.

1. Il compenso annuo lordo spettante ai componenti il Nucleo, è fissato in € 20.000,00, maggiorato del 40% per il presidente.

2. Al presidente ed ai componenti del Nucleo spetta, quando per l'esercizio delle funzioni inerenti all'espletamento dell'incarico debbano recarsi fuori dalla sede della loro residenza, il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa in materia per i dirigenti generali dello Stato.

3. Gli oneri del presente provvedimento gravano sul capitolo 4293 - U.P.B. 11.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6.

1. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a collaborare e a fornire le informazioni e i dati richiesti dal Nucleo per l'assolvimento dei propri compiti. In caso di omissione o carenza delle comunicazioni richieste, il presidente del Nucleo informa il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'eventuale esercizio dei poteri di vigilanza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo in base alle norme vigenti.

Roma, 3 febbraio 2005

Registrato alla Corte dei Conti il 4-3-2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 165

 

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