MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 gennaio 2006 (n. 37739).
(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006)
Proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, prevista dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori portuali di cui all'accordo ministeriale del 22 febbraio 2005 (Decreto n. 37739).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (24), come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (25) e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 (26), è autorizzata, per il periodo dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori portuali, individuati nel verbale di accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22 febbraio 2005.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di € 7.500.000,00.
La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.
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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.
(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1604; I.L.P. 2005, pag. 1131.
(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2564; I.L.P. 2005, pag. 1802.
Art. 2.
L'erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, previo accertamento del termine di validità della proroga di cui all'art. 1.
Art. 3.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 7.500.000,00, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2006
Registrato alla Corte dei conti il 2-3-2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 133