MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 maggio 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2006)
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio valide per la provincia di Bologna, a decorrere dall'1 maggio 2006.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA
...omissis...
Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio vengono rideterminate, a decorrere dall'1 maggio 2006, con l'aumento del 5% sugli importi delle tariffe vigenti al 30 aprile 2006.
Il nuovo tariffario così determinato viene allegato al presente decreto di cui è parte integrante.
Bologna, 3 maggio 2006
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ALLEGATO
TARIFFE MINIME
DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
Art. 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 342/1994
valide per la provincia di Bologna dall'1 maggio 2006
Premessa
Tutte le operazioni svolte sulla base del presente tariffario devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza e salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro.
Tutti gli oneri per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei facchini sono a carico del committente.
La legge 3 aprile 2001, n. 142 concernente "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" richiama espressamente i minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine per garantire ai soci lavoratori delle cooperative un trattamento economico adeguato e complessivamente proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.
La legge 7 novembre 2000, n. 327 prevede che nelle gare d'appalto gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.
Per quanto riguarda l'art. 13 del presente tariffario si richiamano - ai fini della conoscenza dei trattamenti economici minimi e normativi previsti per i soci facchini delle cooperative, di cui per l'elaborazione del presente tariffario si è tenuto conto - gli accordi sottoscritti dalle centrali cooperative AGCI-SERVIZI DI LAVORO, ANCST-LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE e dalle OO.SS. nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, il Protocollo d'intesa del 27 giugno 2002 e le successive intese.
Si segnala poi la circolare n. 10 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente per oggetto "modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142", con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.
Art. 1.
Carico o scarico
Le tariffe sono comprensive dello stivaggio o distivaggio ed eventuale paletizzazione e spaletizzazione.
| Merce normale in | Da 56 a 100 | Da 31 a 55 | Da 11 a 30 | Da 0 a 10 |
| Sacchi ... a q. | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,86 |
| Casse, cartoni, blocchi o pani ... a q. | 0,59 | 0,67 | 0,74 | 0,87 |
| Prodotti ortofrutticoli ... a q. | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,98 |
| Fusti, damigiane, fiaschi, balle, fagotti, bobine, rotoli, fasci, tronchi, verghe o putrelle ... a q. | 7,51 | 1,04 | 0,92 | 1,35 |
| Lastre sfuse o vetro in casse ... a q. | 1,24 |
A) Merce palettizzata con l'impiego di mezzi meccanici di proprietà dei facchini:
| Da kg 101 a kg 800 | a q. | 0,48 |
| Oltre kg 800 | a q. | 0,42 |
B) Quando le operazioni di carico e scarico di merci paletizzate si svolgono con l'ausilio di mezzi meccanici messi a disposizione da committenti, le tariffe per le singole operazioni sono ridotte del 10%: dai mezzi meccanici sono esclusi i nastri trasportatori e transpallets. Quando i servizi svolti abbiano carattere di continuità (minimo 1 anno), i mezzi meccanici a motore devono essere in affitto o di proprietà di chi effettua la prestazione di facchinaggio.
C) Viene applicata una maggiorazione del 10% sulle varie voci del tariffario quando si eseguono operazioni di carico e scarico sui mezzi furgonati o comunque chiusi, la maggiorazione viene elevata al 25% qualora le operazioni vengono effettuate senza l'uso di mezzi meccanici, la stessa maggiorazione del 25% viene applicata per i vagoni fuori sede ferroviaria qualora non siano a piano di carico, per i cassoni o gabbie e pallets che necessitano di reggiatura o legatura. Per l'imbragatura la maggiorazione è del 15%.
Art. 2.
Confezione di merce polverulente,
maleodorante o sgradevole, nociva
Polverulenta: calciocianamide, scorie Thomas, calce idrata, zolfo ventilato, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cemento, gesso.
Maleodorante o sgradevole (in balle o sacchi): sangue secco, pannelli di ricino, pellicine, carnicci, farina di carne e di pesce.
Nociva (confezionata a norme CEE): antiparassitari, prodotti chimici in genere con esalazioni tossiche o dispersione di polveri, poltiglia bordolese, dhitane, polveri ramate o similari, soda caustica, solfato di ferro o di rame.
Per le suddette merci maggiorazione del 50%.
| Frigoriferi e celle di maturazione | ||
| Prodotti ortofrutticoli di qualsiasi pezzatura | a q. | 1,23 |
| Pesatura | a q. | 0,24 |
| Mossa interna | a q. | 0,61 |
| Pesce essicato, baccalà, stoccafisso | a q. | 1,36 |
| Frigoriferi a meno 18° sottozero | ||
| Merce di qualsiasi pezzatura | a q. | 1,36 |
| Frigoriferi oltre 18° sottozero | ||
| Merce di qualsiasi pezzatura | a q. | 1,86 |
| Carne congelata con osso (mezzene, quarti o cosce) | ||
| Pesci congelati alla rinfusa (tonni, squali, ecc.) | ||
| Carico o scarico | ||
| Dai contenitori, pianali o funivia all'automezzo o viceversa | a q. | 1,68 |
| Accatastamento dai pianali o contenitori o viceversa, all'interno delle celle frigorifere | a q. | 1,26 |
| Dai contenitori, aggancio alla funivia per la vestizione | a q. | 1,80 |
| Dalla funivia, dopo la vestizione, ai contenitori o pianali | a q. | 0,67 |
| Mosse interne al frigorifero (disaccatastamento ed accatastamento) | a q. | 2,73 |
| Tariffe per unità | ||
| Casse vuote | c.d. | 0,053 |
| Plateau | c.d. | 0,032 |
| Termoconvettori | c.d. | 0,42 |
| Bombole a gas liquido fino a kg. 60 | c.d. | 0,47 |
| All'interno dei magazzini di stoccaggio, o frigoriferi, lavatrici, cucine a gas o elettriche, televisori, vasche da bagno, ceramiche sanitarie alla rinfusa | 0,47 | |
| Scarico bestiame | ||
| Bovini, adulti, vitelloni | c.d. | 1,92 |
| Vitelli da latte, suini grassi e pecore | c.d. | 1,17 |
| Magroni, lattozoli, agnelli | c.d. | 0,95 |
| Carico bestiame | ||
| Bovini adulti, vitelloni, equini | c.d. | 2,77 |
| Vitelloni da latte, suini grassi e pecore | c.d. | 1,61 |
| Equini | c.d. | 2,43 |
| Magroni, lattozolo, agnelli | c.d. | 1,05 |
| Trasbordo | ||
| Da vagone a veicolo, animali adulti | c.d. | 4,35 |
| Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, animali slegati | c.d. | 7,58 |
| Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, animali legati | c.d. | 8,98 |
| Autovetture | ||
| Scarico da vagone e sistemazione nel recinto deposito interno senza attraversamento di strade pubbliche | c.d. | 4,02 |
| Per prelevamento dal recinto deposito interno senza attraversamento di strade pubbliche e predisposizione per carico | c.d. | 4,02 |
| Per il carico sopra automezzi o carri ferroviari già predisposti per il carico, la tariffa dovrà essere maggiorata del 50% | ||
| Carico sopra automezzi ferroviari o carri e se tale operazione è disgiunta dal prelievo dal recinto deposito interno | c.d. | 6,06 |
| Se nelle operazioni di carico e nella predisposizione dello stesso vi è l'attraversamento di strade pubbliche la tariffa dovrà essere maggiorata del 50% per ogni vettura, mossa o riordino piazzola | c.d. | 1,20 |
| Trattori | (da convenirsi) | |
| Giocattoli | (da convenirsi) | |
| Facchinaggio c/o zuccherifici e mangifici | (da convenirsi) | |
| Motociclette | c.d. | 1,87 |
| Carri ferroviari | ||
| Copertura e legatura | c.d. | 20,83 |
| L'assistenza per la dogana viene retribuita a tempo | ||
| Corriere e/o Spedizionieri | ||
| Prestazione oraria fino a 40 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere | c.d. | 15,20 |
| Straordinario (dopo le 8 o le 40 ore) maggiorato del 25% | c.d. | 19,01 |
| Straordinario festivo o notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) maggiorato del 54% | c.d. | 23,42 |
| Lavoro nella giornata di sabato maggiorato del 44% | c.d. | 21,89 |
| Lavoro ordinario in turni avvicendati notturno maggiorato del 30% | c.d. | 19,77 |
| Festivo (con riposo compensativo) maggiorato del 30% | c.d. | 19,77 |
| Per tali prestazioni, nel settore corrieri e spedizionieri non si applicano i successivi articoli 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 | ||
Art. 3.
Servizi complementari all'attività di facchinaggio
che si effettuano presso i magazzini industriali, commerciali
e ribalte di corrieri e/o spedizionieri
Tali servizi si intendono: la manipolazione di bolle di spedizione bordeaux ovvero preparazioni di ordini (picking) o quant'altro attinente al carico e allo scarico delle merci.
Art. 4.
Operazioni di selezione e cernita di prodotti
Quando nelle operazioni di facchinaggio vi è la selezione o cernita, oltre i 2 prodotti, le tariffe saranno maggiorate del 25%.
Art. 5.
Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali quelli riconosciuti dalla legge): 75%.
Maggiorazione per lavoro effettuato fuori orario (dalle ore 18,00 alle ore 22,00): 50%.
Quest'ultima maggiorazione verrà applicata con una franchigia di 30 minuti per consentire il completamento dei lavori in corso.
Protraendosi i lavori oltre i 30 minuti non si terrà conto della franchigia.
Maggiorazione per lavoro notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00): 100%.
Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.
Art. 6.
Dopo le ore 12,00 di sabato, le prestazioni vanno compensate con la maggiorazione spettante per il giorno festivo (75%). La stessa maggiorazione si applica per le operazioni eseguite di sabato mattina presso aziende che normalmente non lavorano in tale giornata.
Art. 7.
Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi nei giorni festivi o nel fuoriorario, dovranno essere richieste con almeno 24 ore di preavviso (ved. art. 5).
Art. 8.
Per le prestazioni rese al di fuori di quanto è previsto dagli articoli 1 e 2 del presente tariffario viene applicata una tariffa oraria determinata in € 17,21.
Art. 9.
Indennità di attesa
Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai 30 minuti, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità nella misura prevista dall'art. 8 per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre i 30 minuti.
La stessa indennità di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per le quali sono stati chiamati non vengono effettuate.
Detto compenso sarà corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione dei committenti a partire dal momento per il quale il servizio stesso è stato ordinato dal committente.
Il costo per le prestazioni in economia, effettuate con le caratteristiche della solidarietà, non potrà mai essere inferiore a 3 ore lavorative per ogni lavoratore impiegato.
Art. 10.
Per il trasbordo merci senza l'uso di mezzi meccanici da autocarro a autocarro quando le parti posteriori dei mezzi combaciano tra loro, per trasbordo da autocarro a vagone e viceversa purchè la parte posteriore dell'autocarro combaci con la parte del vagone, le tariffe con stivaggio vanno maggiorate del 22%.
Art. 11.
E' facoltà dei facchini di sospendere o di non svolgere il lavoro in condizioni di particolare disagio (pioggia, neve, suolo gelato) e che presentino, a giudizio dei facchini stessi, gravi rischi per l'incolumità fisica e della salute degli stessi lavoratori.
Art. 12.
I facchini sono responsabili dei danni che eventualmente arrecassero previo accertamento della responsabilità.
Art. 13.
Tutte le tariffe di cui al presente tariffario si intendono comprensive di una aliquota che a titolo indicativo viene stabilita nella misura del 30% per contributi assicurativi sociali obbligatori, ecc., salvo quanto diversamente deliberato nei provvedimenti a carattere nazionale di cui al successivo art. 14.
L'aliquota del 30% suddetta si intende incorporata nella tariffa a misura o a tempo a tutti gli effetti.
Art. 14.
Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al decreto ministeriale del 6 agosto 1962, e successive modificazioni, l'ultimo in data 3 ottobre 1981.
Art. 15.
Le presenti tariffe non potranno essere derogate in diminuzione e sono calcolate a peso lordo.
Art. 16.
Facchinaggio presso la manifattura tabacchi di Bologna
ed il deposito generi di Monopolio di Bologna
| Operazioni presso la manifattura tabacchi - Operazioni di carico e scarico |
| 1) Carico tabacco greggio in botti su vagone o automezzo | a q. | 0,48 |
| 2) Carico tabacco greggio in balle, casse, scatoloni, sacchi e avanzi di lavorazione in sacchi su vagone o automezzo | a q. | 0,61 |
| 3) Carico tabacco greggio in ballette o tabacco rigenerato in scatolette su vagone o automezzo | a q. | 0,71 |
| 4) Carico scatole sciolte di trinciato espanso su vagone o automezzo | a q. | 2,28 |
| 5) Carico pallets da 3 scatole di trinciato espanso su vagone o automezzo | a q. | 1,13 |
| 6) Carico tabacchi perfetti in scatole sciolte da 10 kg convenzionali su vagone o automezzo | a q. | 0,93 |
| 7) Carico tabacchi perfetti in scatole sciolte da 5 kg convenzionali su vagone o automezzo | a q. | 1,41 |
| 8) Carico di pallets di tabacchi perfetti su vagone o automezzo | a q. | 0,66 |
| 9) Carico di articoli vari, ingredienti e recipienti su vagone o automezzo | a q. | 0,74 |
| 10) Scarico tabacchi greggi in botti da vagone e automezzo | a q. | 0,38 |
| 11) Scarico tabacco greggio in balle, casse, scatoloni o sacchi da vagone o automezzo | a q. | 0,60 |
| 12) Scarico tabacco greggio in ballette o tabacco omogeneizzato in scatolette da vagone o automezzo | a q. | 0,62 |
| 13) Scarico scatole sciolte di trinciato espanso da vagone o automezzo | a q. | 1,83 |
| 14) Scarico pallets da 3 scatole di trinciato espanso da vagone o automezzo | a q. | 0,91 |
| 15) Scarico tabacchi perfetti o di contrabbando, comunque condizionati, da vagone o automezzo | a q. | 0,86 |
| 16) Scarico articoli diversi, ingredienti e recipienti da vagone o automezzo | a q. | 0,74 |
| 17) Scarico di pallets con scatole da bacchette filtro da vagone o automezzo | a q. | 0,15 |
| Operazioni di allestimento | ||
| 18) Scatastamento botti di tabacco greggio | a q. | 0,26 |
| 19) Scatastamento scatoloni, balle, sacchi di tabacco greggio | a q. | 0,58 |
| 20) Formazione di pallets di tabacchi greggi in ballette o scatolette sistemate in campata | a q. | 0,49 |
| 21) Accatastamento tabacco greggio in botti | a q. | 0,21 |
| 22) Accatastamento scatoloni, casse, sacchi di tabacchi greggi o avanzi di lavorazione | a q. | 0,43 |
| 23) Accatastamento tabacchi greggi in ballette o scatolette | a q. | 0,35 |
| 24) Carico cartoni di tabacco in cassoni metallici o carico su nastro per l'alimentazione manuale in caso di indisponibilità della macchina scartonatrice previo svestimento dei colli di tabacco e attività connesse con l'allontanamento dei materiali di risulta | a q. | 0,60 |
| 25) Carico ballette di tabacco in cassoni metallici o carico su nastro per l'alimentazione manuale in caso di indisponibilità della macchina svestitrice, previo svestimento delle ballette, e attività connesse con l'allontanamento dei materiali di risulta | a q. | 3,31 |
| 26) Esecuzione di lavori di facchinaggio e movimentazione degli articoli per le macchine di produzione (confezionamento e condizionamento) e allontanamento degli scarti e del materiale di risulta | a q. | 1,03 |
| Operazioni di movimento interno | ||
| 27) Trasporto tabacchi greggi (esclusi espansi) comunque condizionati in altro locale sito allo stesso piano | a q. | 0,37 |
| 28) Trasporto scatole sciolte di trinciato espanso da fabbricato DIET a piano terra del magazzino ballette o comunque da un locale ad un altro sito allo stesso piano ma a distanza maggiore di mt. 50 | a q. | 1,65 |
| 29) Trasporti di pallets da 3 scatole di trinciato espanso da fabbricato DIET a piano terra del magazzino ballette o comunque da un locale ad un altro sito allo stesso piano ma a distanza maggiore di mt. 50 | a q. | 1,09 |
| 30) Trasporto tabacchi greggi (esclusi espansi) comunque condizionati in altro locale sito al piano diverso | a q. | 0,56 |
| 31) Trasporto scatole sciolte di tranciato espanso da un piano ad altro piano del magazzino ballette (sovrapprezzo al cottimo n. 25) | a q. | 0,11 |
| 32) Trasporti pallets da 3 scatole di tranciato espanso da un piano ad un altro del magazzino ballette (sovrapprezzo al cottimo n. 26) | a q. | 0,074 |
| 33) Pesatura colli di tabacco greggio | a q. | 0,26 |
| 34) Svestimento ballette di peso inf. a kg. 25 | a balletta | 0,22 |
| 35) Svestimento ballette di peso sup. a kg. 25 | a balletta | 0,33 |
| 36) Scatastamento prodotti perfetti in scatole da kg. 10 convenzionali | a scatola | 0,032 |
| 37) Scatastamento prodotti perfetti in scatole da kg. 5 convenzionali | a scatola | 0,032 |
| 38) Accatastamento prodotti perfetti in scatole da kg. 10 o 5 convenzionali | a scatola | 0,032 |
| 39) Trasporto prodotti perfetti già su pallets in altro locale sito allo stesso piano | 100 kg. Conv. | 0,50 |
| 40) Fasciatura pallets di prodotti perfetti | 100 kg. Conv. | 1,63 |
| 41) Trasporto articoli diversi in altro locale sito allo stesso piano | a q. | 0,32 |
| 42) Trasporto articoli diversi in altro locale sito a piano diverso | a q. | 0,42 |
| 43) Accatastamento pallets di articoli diversi | a q. | 0,26 |
| 44) Scatastamento pallets di articoli diversi | a q. | 0,21 |
| 45) Pesatura articoli diversi | a q. | 0,23 |
| Operazioni presso il deposito generi di Monopolio | ||
| 46) Scarico ed introduzione di tabacchi perfetti, comunque condizionati, da vagone o automezzi nei magazzini del Deposito | a q. | 1,44 |
| 47) Carico di tabacchi perfetti, comunque condizionati, prelevati in pedane dai magazzini del Deposito, su automezzo | a q. | 1,25 |
| 48) Scarico ed introduzione di stampati, recipienti ed articoli vari comunque condizionati da vagone o automezzo nei magazzini del deposito | a q. | 1,04 |
| 49) Spedizione e carico di stampati, recipienti ed articoli vari comunque condizionati su vagone e automezzo | a q. | 1,04 |
| 50) Approntamento spedizioni tabacchi lavorati, comunque condizionati, per approvvigionamento magazzini vendita | a q. | 1,82 |
| 51) Movimentazione tabacchi perfetti comunque condizionati all'interno del Deposito | a q. | 0,51 |
| 52) Spedizione e carico di tabacchi perfetti, comunque condizionati, dal reparto tabacchi lavorati esteri per consegna su vagone o automezzo | a q. | 2,95 |
| - Carico trinciati espansi nell'impianto di profumazione e allontanamento dei materiali di risulta | 6,30 | |
| - Prelievo e trasporto di pallets di trinciato espanso prodotto al reparto DIET e movimento di articoli necessari e di risulta | 3,37 | |
| - Carico cartoni di tabacco e pedane di ballette alle rulliere delle macchine di scartonamento e svestimento e attività connesse | 1,24 | |
| - Trasporto di cassoni, tabacco, carico e scarico celle di preindurimento, trasporto agli spogliatoi e attività connesse | 1,82 | |
| Operazioni accessorie e complementari ai lavori di facchinaggio | ||
| Manovra interna dei vagoni consistente nel: prelevamento dei vagoni in arrivo, lo spostamento dei vagoni stessi ai punti di scarico e carico, lo spostamento in qualsiasi punto della rete interna, la formazione delle tradotte in partenza ed in ogni altra manovra eccezionalmente necessaria | a vagone | 25,12 |
Art. 17.
Pagamento delle prestazioni
Tutte le prestazioni rese sulla base del presente tariffario devono essere liquidate entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.