MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 3 maggio 2018.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

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Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti redigono, a decorrere dal biennio 2016-2017, il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in conformità alle indicazioni definite nel modello allegato, ripartito in Sezioni numerate da 1 a 3.

2. Il rapporto è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti.

3. Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on line di appositi campi riprodotti nel modulo allegato al presente decreto. A tal fine, sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sezione "Strumenti e servizi", è reso disponibile un applicativo dedicato alla compilazione di tali campi. Per accedere all'applicativo le aziende, ove ne fossero in possesso, potranno utilizzare il sistema SPID - Sistema pubblico di identità digitale, ovvero richiedere le credenziali di accesso attraverso l'apposita procedura di registrazione.

4. Al termine della procedura di compilazione dei moduli di cui al comma 3, il servizio informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

5. Il medesimo servizio informatico attribuisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dall'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2006.

6. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla Consigliera di parità regionale. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa con modalità telematica anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine di cui all'articolo 3.

Art. 2.

1. Eventuali modifiche e aggiornamenti al modello allegato al presente decreto sono adottati con decreto del Direttore generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, d'intesa con il Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 3.

1. In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il presente decreto, limitatamente al biennio 2016-2017 il termine di trasmissione del rapporto di cui all'articolo 1, comma 1, è stabilito al 30 giugno 2018. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Art. 4.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

2. Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1996, n. 174, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e della pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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