MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 novembre 2005 (n. 37236).

(Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005)

 

Concessione del trattamento straordinario di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore degli ex dipendenti dei consorzi agrari (Decreto n. 37236).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (27), come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (28), è autorizzata, per il periodo dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 158 ex dipendenti dei consorzi agrari, già fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 1, punto a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 34229 del 21 giugno 2004 (29), registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 2.236.635,3.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata fino al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 giugno 2005, in favore di 2 ex dipendenti dei consorzi agrari, per i quali il trattamento di mobilità ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223/1991 (30), è scaduto in data 8 luglio 2004 e 23 settembre 2004 e che non sono stati inseriti dall'ASSOCAP negli elenchi dei beneficiari del predetto trattamento, disposta per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 1, punto b), del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 12.424,31.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 33 ex dipendenti dei consorzi agrari così distinti:

- 31 unità che hanno già fruito del trattamento in questione ai sensi dell'art. 1, punto b), del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 34229 del 21 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 22;

- 2 unità per le quali è stata disposta, all'art. 1, punto b), del presente provvedimento, la concessione del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2004.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 520.161,84.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

d) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 12 ex dipendenti dei consorzi agrari per i quali il trattamento di mobilità ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge è scaduto o scadrà nel corso dell'anno 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 105.836,00.

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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1604; I.L.P. 2005, pag. 1131.

(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2570; I.L.P. 2004, pag. 1882.

(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.

Art. 2.

La concessione del trattamento di mobilità, autorizzata con l'art. 1, punti b) e d), decorre, per ciascuno degli ex dipendenti interessati, dalla data di scadenza del trattamento di mobilità fruito ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base dei dati forniti dall'INPS con la nota del 13 giugno 2005, contenente anche l'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

La proroga e la concessione del trattamento di mobilità, disposte con il precedente art. 1, punti a), b), c) e d) sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 2.875.057,51, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (31).

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(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Registrato alla Corte dei conti il 18-11-2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 371

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