MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 settembre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005)
Lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (47), e successive modificazioni, è fissato nella misura di € 10,00.
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(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pagg. 3044, 3210, 3211; I.L.P. 2003, pagg. 2148, 2264.
Art. 2.
1. Il concessionario, nella fase di pagamento delle spettanze, è autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il 5% del valore nominale del buono di cui all'art. 1 del presente decreto.
Art. 3.
1. Le aree attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio sono: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.
2. La scelta del concessionario del servizio per la fase di sperimentazione di cui al comma 1, è effettuata con l'espletamento di una gara, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
All'espletamento della gara provvede Italia lavoro SPA.
Roma, 30 settembre 2005
Registrato alla Corte dei conti il 28-11-2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 388