MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 maggio 2004 (n. 34158).
(Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2004)
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale, che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti, e per le imprese di vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Decreto n. 34158).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3 comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (64), è autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza.
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(64) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.
Art. 2.
La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, è ridotta del 20%.
Art. 3.
In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità, riscontrato negli anni precedenti per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2004 è fissato in complessivi euro 32.790.440,00, così ripartiti:
€ 12.790.440,00 per il trattamento di mobilità;
€ 20.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Art. 4.
1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2004. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 5.
1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge n. 223/1991 (65), il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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(65) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
Art. 6.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 20.000.000,00 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di € 12.790.440,00 per il trattamento di mobilità l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2004
Registrato alla Corte dei conti il 25-6-2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei Servizi alla Persona e dei Beni Culturali, registro n. 4, foglio n. 377