MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 febbraio 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010)

 

Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE numero 800/2008 della Commissione, il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (8), così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (9).

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1214; I.L.P. 1999, pag. 860.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 436, 708; I.L.P. 2008, pagg. 200,201.

Art. 2.

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse

1. Al riparto del Fondo è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b) e dell'art. 13, comma 1, lettera a), b) della legge n. 68/1999, nell'anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle relative agli interventi di cui alla lettera d) del citato art. 13.

2. Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo di cui agli articoli 12-bis, comma 5, lettera b) e 13, comma 1, lettera a), b) della citata legge n. 68/1999 ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli, assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile assunto per:

- punti 0,6 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b);

- punti 0,6 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999;

- punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999;

- punti 0,6 per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidità effettuate ai sensi degli articoli 12-bis, comma 5, lettera b) e 13 tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999.

3. Le regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo, ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni del presente decreto, relativa agli interventi di cui all'art. 13, lettera d) connessi al lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b) e ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999, o connessi al lavoratore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, assegnano un punteggio come di seguito indicato:

- punti 5.000 per interventi non superiori ad € 10.000;

- punti 10.000 per interventi superiori ad € 10.000.

4. Le regioni e le province autonome comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile, indicando altresì nella comunicazione:

- ragione sociale;

- partita IVA o codice fiscale del datore di lavoro privato;

- codice fiscale del disabile assunto;

- percentuale di riduzione della capacità lavorativa del disabile assunto o minorazione ascritta alle categorie di cui alla Tabella del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;

- presenza di handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità;

- data di assunzione;

- tipologia di convenzione;

- ammontare del costo salariale annuo del disabile assunto.

5. La somma dei punteggi comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è rapportata alle risorse del Fondo stanziate annualmente; il valore economico di ciascun punto così determinato, moltiplicato per il punteggio complessivo comunicato da ciascuna regione e provincia autonoma, determina l'importo finanziario spettante a ciascuna regione e provincia autonoma.

6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base degli importi calcolati come indicato al precedente comma 5, determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto ad ogni singola regione e provincia autonoma.

7. Il riparto del Fondo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, limitatamente alle richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate nell'anno 2008 a valere sull'esercizio finanziario 2009 e quelle relative alle assunzioni effettuate nell'anno 2009 a valere sull'esercizio finanziario 2010, è effettuato entro il 30 giugno 2010, sulla base dei criteri e delle modalità contenute nei commi precedenti. A tal fine, le regioni e province autonome, per ciascun anno di riferimento, provvedono a trasmettere entro il 30 aprile 2010 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le comunicazioni previste ai precedenti commi 2 e 3.

8. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13, comma 10, della citata legge n. 68/1999, procede anche ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente decreto con particolare riferimento agli incentivi previsti dall'art. 13 lettera d).

Art. 3.

Concessione dei contributi

1. A valere sulle risorse del Fondo, ripartite secondo le modalità individuate all'art. 2 e trasferite alle regioni e province autonome, possono essere concessi contributi:

a) con diritto di prelazione, per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 12-bis, comma 5, lettera b), della legge n. 68/1999;

b) nella misura e in base all'entità della riduzione della capacità lavorativa indicate all'art. 13, comma 1, lettera a) e b) della legge n. 68/1999, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999;

c) per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) della medesima legge n. 68/1999.

Art. 4.

Procedimento per la concessione dei contributi

1. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte dal presente decreto, il procedimento per la concessione dei contributi di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999 provvedendo ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di accesso agli incentivi alle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo.

2. Il contributo può essere concesso per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 68/1999, nell'anno solare antecedente al provvedimento annuale di riparto delle risorse del Fondo.

3. Le regioni e le province autonome nell'assegnazione delle risorse soddisfano, con diritto di prelazione, le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b) della legge n. 68/1999. Successivamente provvedono a soddisfare le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3 e quelle relative agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), b) e d) della citata legge n. 68/1999, nella misura e con le percentuali di invalidità ivi indicate.

4. I contributi concessi per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 12-bis e 13, lettere a) e b) possono essere cumulati con quelli concessi per gli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 68/1999, nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento comunitario CE n. 800/2008 e Regolamento comunitario CE n. 1125/2009.

5. Gli eventuali contributi di cui all'art. 13, comma 1, lett. d), possono essere concessi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Art. 5.

Requisiti e modalità di erogazione dei contributi

1. Le regioni e le province autonome determinano l'entità del contributo concesso per ciascuna richiesta di cui agli articoli 12-bis e 13 della legge n. 68/1999 e lo erogano nell'ambito di 3 annualità, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo salariale realmente sostenuto dal datore di lavoro che ha effettuato l'assunzione e, relativamente agli incentivi di cui alla lettera d) del citato art. 13, assicurando la corrispondenza del contributo erogato al costo degli interventi attuati dal datore di lavoro.

2. L'erogazione di ciascuna annualità del contributo è subordinata alla verifica da parte dei Servizi competenti della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile.

3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore disabile, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto lavoro così come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 6.

Monitoraggio. Relazione annuale

1. Le regioni e le province autonome trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, ai sensi del comma 9 dell'art. 13 della legge n. 68/1999 ed ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, una relazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che provvederà al successivo inoltro all'Unione europea.

2. La relazione deve contenere l'indicazione dei seguenti dati: codice fiscale del lavoratore assunto, sesso, cittadinanza, titolo di studio, percentuale di riduzione della capacità lavorativa o minorazione ascritta alle categorie di cui alla Tabella del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero presenza di handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, data di assunzione, categoria professionale, data di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, tipologia di contratto di lavoro, codice fiscale o partita IVA del datore di lavoro privato, ragione sociale, settore economico di attività, dimensione aziendale, tipologia di convenzione ove stipulata, tipologia di contributo concesso, misura percentuale del costo salariale annuo del disabile assunto. Nella relazione di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome fanno riferimento, altresì, circa il contributo trasferito ma non erogato al datore di lavoro per le cause citate al comma 3 del precedente art. 5, e circa le economie realizzate per la mancata attuazione degli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera d).

3. Agli adempimenti di cui al presente decreto si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (10), il quale prevede che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 4; I.L.P. 2010, pag. 32.

Art. 7.

Modalità di versamento delle somme ripartite

1. Le risorse finanziarie sono trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali direttamente alle regioni e province autonome per le finalità di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999, con obbligo di contabilità separata.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Registrato alla Corte dei conti il 24-3-2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 351

 

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