MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2004)

 

Aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo, fino al 31 dicembre 2004.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

DI ROVIGO

...omissis...

Decreta:

come di seguito l'aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo:

TARIFFE DI FACCHINAGGIO

Art. 1.

Premessa

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio di merci, materiali e cose svolte nel territorio della provincia di Rovigo per conto di coloro che si avvalgono dell'opera di facchini, sono quelle contenute negli articoli seguenti, rapportate a peso lordo, riferite a 100 Kg. se non diversamente indicate a fianco di ciascuna voce.

Art. 2.

Tariffe

Operazioni di carico e scarico Valore
precedenti tariffe
(espresse
in euro)
Tariffe in vigore
per il 2004
(espresse
in euro)
concimi, sementi, cruscami in genere 0,62 0,64
riso o risone ai magazzini 0,80 0,82
zucchero 0,83 0,85
farine presso molini e panifici 0,80 0,82
farine presso molini industriali da scivolo a veicolo 0,37 0,38
granone 0,80 0,82
calce, gesso, cemento 0,62 0,64
sale 0,62 0,64
patate, cipolle, carote, mitili 0,86 0,88
Fusti, damigiane e fiaschi 1,23 1,26

Merce ortofrutticola accatastabili da kg. 7 fino a 20 kg.

1,36 1,39
Combustibili solidi e liquidi    
carbone alla rinfusa 0,62 0,64
legno da ardere in pezzatura 0,74 0,76
legna da stufa a ciocchette 1,05 1,08
legna da ardere o carbone in sacchi, cesti 1,60 1,64
canestri kerosene da 20 kg. 0,74 0,76
Merci varie    
paglia o foraggi pressati 1,17 1,20
paglio o foraggi pressati senza stivaggio 0,96 0,98
stracci di carta da macero 1,11 1,14
stracci da carta da macero senza stivaggio 0,89 0,91
marmi maneggiabili fino a q.li 1 0,96 0,98
marmi maneggiabili fino a q.li 1 senza stivaggio 0,74 0,76
marmi maneggiabili oltre 1 q.le 1,32 1,35
marmi maneggiabili oltre 1 q.le senza stivaggio 1,11 1,14
travi in ferro 0,89 0,91
travi in ferro senza stivaggio 0,68 0,70
rottami in ferro 0,62 0,64
rete metallica o filo spinato 0,86 0,88
rete metallica o filo spinato senza stivaggio 0,68 0,70
materie plastiche in aste e alla rinfusa 1,11 1,14
materie plastiche in aste e alla rinfusa senza stivaggio 0,89 0,91
ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura 0,74 0,76
ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura senza stivaggio 0,52 0,53
macchinario in genere o bobine a mezzo gru 0,89 0,91
macchinario in genere con sovraccarico 1,11 1,14
macchinario in genere con sovraccarico senza stivaggio 0,92 0,94
macchine operatrici agricole 1,05 1,08
sale alla rinfusa 0,62 0,64
riso, risone ed orzo alla rinfusa 0,25 0,26
farina e zucchero alla rinfusa in autosilos 0,08 0,08
mangini o sementi in confezione fino a kg. 10 0,92 0,94
mangimi o sementi in confezione fino a kg. 10 senza stivaggio 0,77 0,79
rotoli di polietilene 1,73 1,77
rotoli di polietilene senza stivaggio 1,51 1,55
tela in balle 1,14 1,17
tela in balle senza stivaggio 0,92 0,94
legname (tavolazze, morellame, travi, filagne e tronchi) 0,74 0,76
legname (tavolazze, morellame, travi, filagne e tronchi) senza stivaggio 0,52 0,53
manufatti in cemento 0,89 0,91
manufatti in cemento senza stivaggio 0,68 0,70
prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli oltre kg. 20 0,92 0,94
prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli oltre kg. 20 senza stivaggio 0,71 0,73
prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a 20 kg. 1,23 1,26
prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a 20 kg. senza stivaggio 1,02 1,05
ghiaccio con stivaggio 0,96 0,98
acque minerali, vini, bibite in casse 0,92 0,94
acque minerali, vini, bibite in casse senza stivaggio 0,71 0,73

OPERAZIONI VARIE

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.I2/II del 13 aprile 1994)

Si intende che le operazioni per l'assistenza all'estrazione da silos e carico su apposito automezzo o viceversa si considerano operazioni di facchinaggio di merci alla rinfusa (cereali, sfarinati e zucchero).

TARIFFE DEL GRANO (estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Per le operazioni di movimentazione e ammasso grano si fa riferimento al decreto ministeriale 29 maggio 1976 e successive modificazioni e integrazioni. In carenza di aggiornamento viene proposta l'applicazione delle tariffe relativamente ai lavori normalmente svolti nella provincia.

Operazioni di carico e scarico Valore
precedenti tariffe
(espresse
in euro)
Tariffe in vigore
per il 2004
(espresse
in euro)
1 - Immissione del grano nei magazzini:    
a) in tramoggia dotata di impianti fissi 0,08 0,08
b) in tramoggia (silos) dotata di impianti mobili 0,23 0,24
2 - Uscita del grano alla rinfusa 0,25 0,26

Art. 3.

Merci non indicate

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Per le merci non indicate all'art. 2, la tariffa sarà ricavata per simulazione dalle voci indicate nello stesso articolo, o per accordo diretto tra le parti interessate.

Art. 4.

Maggiorazioni per colli piccoli

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Per le merci ed i prodotti in colli, quando il loro peso sia inferiore ai kg 50, le tariffe di cui all'art. 2 debbono essere maggiorate del 20% purchè la voce di tariffa non preveda un peso inferiore ai 50 kg.

Per colli di peso inferiore, ai 20 kg, non previste nel tariffario, le maggiorazioni verranno concordate direttamente tra le parti.

Art. 5.

Lavori disagiati

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Per le operazioni di facchinaggio svolte in particolari condizioni di disagio per le caratteristiche della merce, o, ad esempio, sotto pioggia o neve, in frigoriferi funzionanti o in altri ambienti considerati disagiati, in presenza di fango o acqua, comunque da costituire disagio, le tariffe di cui all'art. 2 e le tariffe a tempo debbono essere maggiorate del 35%.

Art. 6.

Distanze ed altezze

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Alle tariffe dell'art. 2 si applicano le seguenti maggiorazioni, qualora si verificassero le seguenti distanze od altezze:

a) per una distanza da oltre 15 m a 30 m il 25%; oltre i 30 m e per ogni 10 metri o frazioni di 10 metri il 5%, in aggiunta al precedente 25%;

per accatastamento o disaccatastamento ad una altezza di oltre metri 2,20 a metri 3, il 30%;

per ogni metro o frazione di metro al di sopra di metri 3, il 15% in aggiunta al 30%;

b) per ogni piano superiore (oltre il primo) una maggiorazione del 10%;

c) per operazioni da effettuarsi su veicoli dotati di pallets, il 10%;

d) per operazioni da effettuarsi su veicoli centinati o vagoni il 20%;

e) per le operazioni da effettuarsi su veicoli centinati o vagoni dotati di pallets il 40% comprensive delle maggiorazioni di cui alle lettere c) e d);

f) per operazioni da effettuarsi sui containers, anche dotati di pallets, il 50% comprensivo delle maggiorazioni di cui alle lettere c), d), e);

g) per le operazioni di cui alla lettera a) effettuate con l'ausilio di nastri trasportatori meccanici di proprietà del committente (o, comunque da questi messi a disposizione) sino al limite della catasta o ai bordi del camion nel caso in cui i nastri trasportatori non necessitino di assistenza continua, sarà computata una maggiorazione del 10% se l'approntamento delle linee di trasporto è fatta per consentire operazioni fino a 300 q.li, sarà ridotta al 6% qualora la stessa linea sia utilizzata su operazioni di oltre 300 q.li.

Art. 7.

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Quando le operazioni di facchinaggio, per necessità del committente vengono svolte in ore notturne, le tariffe di cui all'art. 2 e le tariffe a tempo saranno maggiorate del 30%. Se dette operazioni di facchinaggio, sempre per necessità del committente vengono svolte in giorno festivo, le tariffe di cui all'art. 2 e le tariffe a tempo verranno maggiorate del 50%, se svolte nella giornata del sabato del 25%. Se si tratta di lavoro festivo e notturno la maggiorazione sarà del 70% (Per giorni festivi si intendono quelli previsti dalla legge; per ore notturne si intende il periodo di tempo compreso: dalle ore 22 alle ore 6).

Art. 8.

Indennità varie

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Quando l'inizio dei lavori è ritardato di oltre un'ora dal previsto per ragioni non dipendenti dai facchini, a ciascun lavoratore presente in attesa dovrà essere corrisposta un'indennità in ragione del 50% delle tariffe a tempo.

Quanto sopra e con le medesime modalità si applica anche per i tempi di inattività tra loro sommati che si dovessero verificare per i facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo, in o da più punti e/o aziende.

In caso di chiamata per prestazioni complessivamente inferiori alle 4 ore andrà corrisposta un'indennità pari a un'ora.

Art. 9.

Tariffe a tempo

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Le tariffe a tempo sono da applicare esclusivamente per i lavori di facchinaggio di cui alla legge n. 407 del 3 maggio 1955 (*), ove non vi sia la possibilità, per la natura degli stessi di applicare tariffe a misura, necessità riconosciuta previo accordo tra le parti (...omissis...).

Per gli importi in vigore vedi tabella che segue:

Tariffe a tempo Valore
precedenti tariffe
(espresse in euro)
Tariffe in vigore
per il 2004
(espresse in euro)
Tariffa ordinaria 13,83 14,18
Tariffa traslochi 16,60 17,02

---------

(*) Abrogata con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342.

Art. 10.

Condizioni di miglior favore

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Restano in vigore le condizioni di miglior favore già esistenti per il lavoratore.

Art. 11.

Oneri

(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Le tariffe di cui sopra sono comprensive di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali, a carico dei facchini liberi esercenti, riuniti o meno in organismi o cooperative.

(...omissis...).

Art. 12.

Entro il 31 dicembre 2004, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori del settore, verrà effettuata una verifica dell'attualità delle tariffe così come sopra rideterminate, ai fini anche di una loro eventuale modifica per l'anno 2005.

Le tariffe indicate nel presente decreto entreranno in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avranno durata fino al 31 dicembre 2004.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro sessanta giorni. Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione del decreto.

Rovigo, 4 maggio 2004

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