MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 4 maggio 2006 (n. 38552).

(Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2006)

 

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società appartenenti alla filiera agro alimentare colpita dalla crisi dell'influenza aviaria, ivi compresi i mangimifici (Decreto n. 38552).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

I provvedimenti in deroga, previsti dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (13) e concordati nel Verbale di accordo in sede ministeriale in data 22 febbraio 2006 interessano il complesso della filiera agro alimentare, ivi compresi i mangimifici.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.

Art. 2.

Nell'ambito della filiera agro alimentare colpita dalla crisi dell'influenza aviaria, le imprese industriali con meno di 15 dipendenti, le imprese artigiane, le imprese industriali per il personale avventizio, le imprese agricole per il personale a tempo indeterminato e per gli avventizi potranno fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i periodi di sospensione dal lavoro ovvero per i periodi di mancata chiamata al lavoro.

Art. 3.

Ai lavoratori interessati operanti nell'ambito della predetta filiera agro alimentare, verrà erogata l'indennità di mobilità per compensare la mancata corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola.

Art. 4.

Le prestazioni di CIGS e mobilità possono essere autorizzate con decorrenza dall'1 gennaio 2006 per le regioni firmatarie dell'accordo ministeriale e per le regioni Marche, Molise, Abruzzo, Campania, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Toscana e Piemonte che, entro il 15 marzo 2006, hanno manifestato, ai sensi dell'accordo governativo, l'esigenza di ricorrere ai predetti ammortizzatori sociali.

Art. 5.

Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione ed erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, le imprese e i lavoratori interessati dovranno inviare le istanze alla sede INPS competente per territorio.

Art. 6.

L'INPS è tenuto ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori interessati e ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

Art. 7.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di € 100.000.000,00.

Art. 8.

L'onere complessivo, pari ad € 100.000.000,00, graverà sul Capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. 15 marzo 2006 in corso di registrazione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 9.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 10.

Al fine di programmare gli interventi specifici sul territorio nazionale è costituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle regioni e dell'INPS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Registrato alla Corte dei conti il 30-6-2006

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 173

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