MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2006 (n. 38553).

(Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2006)

 

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società appartenenti alla filiera produttiva del tabacco (Decreto n. 38553).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

I provvedimenti in deroga, previsti dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (14) e concordati nel Verbale di accordo in sede ministeriale in data 1 marzo 2006, interessano il complesso della filiera produttiva del tabacco.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.

Art. 2.

Nell'ambito della filiera produttiva del tabacco le imprese industriali con meno di 15 dipendenti, le imprese artigiane, le imprese industriali per il personale avventizio, le imprese agricole, le strutture associative e di servizio per il personale a tempo indeterminato e per gli avventizi, potranno fare ricorso:

- per il personale a tempo indeterminato al trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi di sospensione dal lavoro;

- per il personale avventizio al trattamento straordinario di integrazione salariale o all'indennità di mobilità per i periodi di mancata chiamata al lavoro.

Art. 3.

Ai lavoratori interessati verrà erogata l'indennità di mobilità per compensare la mancata corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola.

Art. 4.

Le prestazioni di CIGS e mobilità possono essere autorizzate con decorrenza dall'1 gennaio 2006.

Art. 5.

Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le imprese interessate dovranno inviare le istanze alla sede INPS competente per territorio.

Art. 6.

L'INPS è tenuto ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori interessati e ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

Art. 7.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di € 35.000.000.

Art. 8.

L'onere complessivo, pari ad € 35.000.000, graverà sul Capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. 15 marzo 2006 in corso di registrazione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 9.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 10.

Al fine di programmare gli interventi specifici sul territorio nazionale, sarà costituito un tavolo tecnico di coordinamento delle regioni e dell'INPS presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e saranno stipulati presso le regioni di competenza accordi-quadro tra le parti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Registrato alla Corte dei conti il 30-6-2006

Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 174

 

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