MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 ottobre 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2011)

 

Ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Fondo per le non autosufficienze.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

E

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse

1. Le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite alle regioni per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari al 5% al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le finalità di cui all'articolo 3. Il riparto alle regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2010 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (16), nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 4.

Art. 2.

Finalità

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (17), e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le Autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (18):

a) attivazione o rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendo la permanenza a domicilio e in ogni caso l'appropriatezza dell'intervento, e con la programmazione degli interventi sociali integrata con la programmazione sanitaria;

b) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia anche attraverso l'incremento delle ore di assistenza tutelare e/o l'incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale. Eventuali trasferimenti monetari sono condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base di un progetto personalizzato e in tal senso monitorati.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni, nonchè da parte delle autonomie locali. Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1286; I.L.P. 2000, pag. 998.

Art. 3.

Progetti innovativi e monitoraggio

1. Ai fini della promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, nonchè di interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell'offerta di servizi, sono finanziati con le risorse del Fondo assegnate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali iniziative sperimentali concordate con le regioni e le province autonome volte a:

a) incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto dopo di noi;

c) innovare e rafforzare l'intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer;

d) rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema;

e) eventuali altre iniziative con le finalità succitate individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonchè la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (19), le regioni comunicano ai Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del fondo stesso, nonchè le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria le regioni e le province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario. Le risorse derivanti dalla quota ministeriale del fondo possono altresì finanziare ulteriori sviluppi del SINA.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 4; I.L.P. 2010, pag. 32.

Art. 4.

Erogazione

1. Le regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 2.

Art. 5.

Quote riferite alle province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (20) e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quota riferita alle province autonome di Trento e Bolzano è calcolata al solo fine di consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione del relativo l'ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 154; I.L.P. 2010, pag. 99.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 4 ottobre 2010

Registrato alla Corte dei conti il 2-11-2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 188

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TABELLA 1

Risorse destinate alle regioni e province autonome così destribuite: € 380.000.000.

Regioni Quota % Totale risorse
Abruzzo 2,48% 9.414.702,98
Basilicata 1,11% 4.222.857,45
Calabria 3,56% 13.527.132,79
Campania 8,45% 32.110.318,93
Emilia Romagna 7,92% 30.101.989,39
Friuli Venezia Giulia 2,29% 8.717.480,19
Lazio 8,78% 33.368.015,62
Liguria 3,47% 13.189.332,92
Lombardia 14,87% 56.494.672,88
Marche 2,89% 10.970.264,58
Molise 0,70% 2.656.692,76
P.A. di Bolzano (*) 0,83% 3.171.708,98
P.A. di Trento (*) 0,75% 2.862.221,35
Piemonte 7,85% 29.844.989,91
Puglia 6,38% 24.241.395,86
Sardegna 2,67% 10.130.546,24
Sicilia 8,31% 31.583.125,62
Toscana 7,09% 26.949.782,46
Umbria 1,75% 6.648.927,72
Valle D'Aosta 0,24% 929.319,60
Veneto 7,60% 28.864.521,78
Totale 100%, 380.000.000,00

Risorse destinate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

20.000.000,00

Totale

400.000.000,00
(*) Le quote riferite alle province autonome di Trento e di Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.

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