MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 agosto 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'8 settembre 2004)

 

Autorizzazione ai laboratori di certificazione, ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, numero 626, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, numero 164.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:

a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;

b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l'attività di certificazione;

c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla norma UNI CEI EN 45011;

d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VII - via Fornovo, 8 - 00192 Roma.

2. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l'esplicita indicazione dell'autorizzazione richiesta, nonchè l'elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.

Art. 3.

Documentazione richiesta

per l'autorizzazione alla certificazione

1. All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui all'art. 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:

a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di certificazione ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (9), e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;

c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività;

d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a € 1.549.370,70 per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione;

e) manuale di qualità del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonchè le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;

f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la disposizione delle attrezzature;

g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e d).

2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3443; I.L.P. 1995, pag. 36.

Art. 4.

Procedura autorizzativa

1. Con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui all'art. 3.

2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta da un funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed è composta da:

a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero delle Attività Produttive;

c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero della Salute;

d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. Sulla base dei risultati positivi dell'esame della documentazione di cui all'art. 3, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero della Salute, adotta il provvedimento di autorizzazione.

Art. 5.

Condizioni e validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla certificazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nell'art. 4.

2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti relativi all'attività di certificazione.

Art. 6.

Verifiche

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validità dell'autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità medesima.

2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità medesima, l'autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Roma, 6 agosto 2004

 

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