MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 maggio 2004 (n. 34014).
(Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004)
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, in favore di ex lavoratori delle aziende già beneficiarie del predetto trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, numero 608, e successive modifiche ed integrazioni (Decreto numero 34014).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 (26) e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (27), nel limite di spesa di € 2.200.000,00.
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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 6, Suppl. n. 3, pag. 194; I.L.P. 1997, pagg. 24, 487.
(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.
Art. 2.
E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 (28), e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, nel limite di spesa di € 2.917.976,40.
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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 3701; I.L.P. 1997, pag. 2380.
Art. 3.
L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
Art. 4.
La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 20%.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 2.200.000,00 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di € 2.917.976,40 per il trattamento di mobilità, l'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2004
Registrato alla Corte dei conti il 21-6-2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 327