MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 maggio 2004 (n. 34015).
(Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2004)
Proroga dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, relativamente all'anno 2004, ai lavoratori portuali ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Decreto n. 34015).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (63), e sulla base di quanto concordato nel verbale di Accordo ministeriale del 16 gennaio 2004, e che fa parte integrante del presente provvedimento, è concessa - dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 - nel limite di € 8.000.000,00 ai lavoratori portuali, così come individuati nel predetto verbale di accordo ministeriale, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.
---------
(63) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.
Art. 2.
L'erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento del termine di validità della proroga di cui all'art. 1.
Art. 3.
La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%. Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 8.000.000,00, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2004
Registrato alla Corte dei conti il 21-6-2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 328
---------
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VIII
VERBALE DI ACCORDO
Il 16 gennaio 2004 si sono riunite, alla presenza del Sottosegretario di Stato On. Pasquale Viespoli assistito dalla Dott. ssa Erminia Viggiani dirigente della Div. VIII della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e dal Dott. Ugo Menziani dirigente della Div. V - Direzione generale ammortizzatori sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento della navigazione marittima ed aerea, direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, rappresentato dal direttore generale Massimo Provinciali, dal dirigente Dott. Luigi Scarponi e dalla Dott. ssa Cristina Farina; le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e le associazioni ASSOLOGISTICA, FISE ASSOPORTI e ASSITERMINAL per esaminare la possibilità di far ricorso anche per l'anno 2004 all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, ai sensi dell'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, di cui alla legge n. 84/1994 e successive modificazioni.
Preliminarmente si dà atto che tramite la predetta indennità negli anni passati si sono riusciti a gestire positivamente le problematiche occupazionali all'interno dei porti, pertanto, anche, sulla base delle iniziative presenti, si ritiene necessario proseguire, per l'anno 2004, nell'utilizzo del trattamento di cui trattasi, che comunque, dovrà essere usufruito per un numero di giornate complessivamente non superiori a quelle dell'anno 2003. Tenuto conto che la determinazione degli organici dei soggetti autorizzati ex art. 17 della legge n. 84/1994 viene effettuata in sede autorizzatoria da parte delle competenti Autorità portuali e marittime, le parti ritengono che l'indennità di cui trattasi potrà essere riconosciuta ai lavoratori, secondo le modalità successivamente indicate.
Le Parti, altresì, ritengono, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze produttive dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche la conseguenza che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festive, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa, anche per gli anni passati per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore.
Le Parti, infine, concordano che lo strumento in esame, così come utilizzato anche negli anni passati non è più sufficiente a risolvere le problematiche del settore ritengono, quindi, avviare al più presto un lavoro strutturale di riordino legislativo per quanto riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori dei porti.
Le Parti concordano la necessità di ricorrere all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, per l'anno 2004, come previsto dal richiamato art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), legge n. 84/1994, purchè non effettuino assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2004, nonchè per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994 purchè non effettuino, nel corso del 2004, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto art. 21, comma 1, lettera b).