MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 7 novembre 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 267, Suppl. Ord. n. 87, del 17 novembre 2014)

 

Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonchè delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

IL DIRETTORE GENERALE

per l'inclusione e le politiche sociali

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

del Ministero dell'Economia e delle Finanze

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (31), è approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione, nonchè delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. La DSU è redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.

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(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 519; I.L.P. 2014, pagg. 263, 264.

Art. 2.

Modalità di rilascio dell'attestazione

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonchè gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le Sedi territoriali competenti, con modalità idonee a garantire l'identificazione dell'interessato. Nelle stesse modalità gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere all'INPS, nel periodo di validità della DSU, la sola attestazione riportante l'ISEE.

2. L'INPS rende altresì disponibile al dichiarante mediante posta elettronica certificata l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonchè gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. L'indirizzo di posta elettronica certificata è indicato dal dichiarante nell'apposita Sezione Modalità ritiro attestazione ISEE all'atto della sottoscrizione della DSU. Nella medesima Sezione il dichiarante può conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 10, c. 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, a ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante stesso, l'attestazione e le altre informazioni di cui al 1° periodo del presente comma. In caso di conferimento del mandato, il dichiarante conseguentemente richiede all'INPS di rendere disponibili presso l'ente al quale è stata presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione.

3. L'attestazione e le altre informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili dall'INPS nelle modalità di cui ai commi precedenti entro il 10° giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.

Art. 3.

Modulo integrativo

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati nella DSU, può autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo, denominato Modulo FC.3, costituente uno dei moduli che compongono la DSU, di cui all'allegato A. Il modulo può essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati.

Il modulo può essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'INPS ed è eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l'inesattezza rilevata.

2. Le modalità con cui il modulo integrativo è acquisito nel sistema informativo dell'ISEE e l'attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU agli artt. 10 e 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In particolare, il modulo integrativo è presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'Amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio ovvero all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del dichiarante. L'ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi 4 giorni lavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo dell'ISEE. L'INPS e l'Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo medesimo. L'INPS entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile l'attestazione definitiva nelle modalità di cui ai c. 1 e 2 dell'art. 2 del presente decreto.

3. Nel caso in esito alle verifiche negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate di cui al comma precedente permanga una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria e dall'INPS. L'attestazione definitiva è valida ai fini dell'erogazione della prestazione anche nel caso di permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione delle verifiche di cui all'art. 11, comma 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, è reso noto con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2014

Allegato A ...omissis....

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