MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 aprile 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2004)

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio da applicarsi nella provincia di Arezzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

DI AREZZO

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Decreta:

Art. 1.

Le tariffe minime di facchinaggio, che dovranno essere applicate nel territorio della provincia di Arezzo in sostituzione di quelle determinate con il Regolamento del 9 ottobre 2001, sono le seguenti:

- tariffe in economia: prestazione giornaliera (8 ore):

a) attività manuale di facchinaggio € 111,20;

b) attività di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici € 123,28;

- prestazione giornaliera ad orario ridotto (4 ore):

a) attività manuale di facchinaggio € 57,82;

b) attività di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici € 64,10;

- prestazione oraria notturna:

a) attività manuale di facchinaggio € 19,46;

b) attività di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici € 21,57.

Art. 2.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Arezzo, 8 aprile 2004

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