MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 maggio 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2006)
Individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni con i comuni e l'assegnazione delle risorse indicate nell'articolo 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Le risorse di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (34), sono assegnate, a seguito di stipula di apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento di ASU e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dall'1 gennaio 1999 o da una data precedente.
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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.
Art. 2.
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso della legge 24 dicembre 2005, n. 266, i comuni devono presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III, apposita domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda deve indicare:
- il numero degli abitanti del comune richiedente;
- il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dall'1 gennaio 1999 o da una data precedente;
- dichiarazione del comune che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di enti diversi dal comune medesimo.
Art. 3.
1. Ai fini della ripartizione delle risorse il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali predispone un'apposita graduatoria sulla base del rapporto tra il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dall'1 gennaio 1999 o da una data precedente ed il numero degli abitanti del comune medesimo.
2. Ai comuni collocati nella graduatoria è assegnato un contributo il cui importo è pari alla copertura, per un periodo di 3 mesi, ovvero di 6 mesi se il comune rientra nelle aree di cui all'obiettivo 1 CE, del 50% dell'assegno spettante ad ogni lavoratore in carico al comune medesimo, fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula le convenzioni con i comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalità definite nelle convenzioni medesime.
Art. 4.
Qualora l'assegnazione di cui all'art. 3 del presente decreto non esaurisca le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all'assegnazione delle somme residue proporzionalmente alle risorse già assegnate ai comuni interessati.
Roma, 9 maggio 2006