MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 9 maggio 2017.

(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017)

 

Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (6), individua le modalità applicative del contributo, riconosciuto ai sensi del comma 578 del medesimo art. 1, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 196; I.L.P. 2017, pag. 68.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano volontariamente, nell'ambito della propria attività istituzionale, i versamenti su un apposito conto corrente acceso dall'Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio Spa (ACRI) da destinare, in aggiunta a quelli previsti per legge, ai fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo le modalità e i termini che saranno definiti d'intesa dall'ACRI, dal Forum nazionale del terzo settore e dal Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet).

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 100% dei versamenti volontari effettuati sul conto di cui al precedente comma 1 in favore dei Fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rilevano i versamenti effettuati nell'anno 2017.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento

e fruizione del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, trasmettono all'ACRI le delibere di impegno irrevocabile ad effettuare i versamenti di cui al precedente art. 2, entro 45 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunica, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI. Entro i successivi 2 mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni finanziatrici versano sul conto corrente di cui al precedente art. 2, comma 1, le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del successivo comma 5.

4. Ove una fondazione non provveda al versamento di cui al precedente comma 3, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente.

5. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei dati di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Dell'avvenuta cessione è data comunicazione all'ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa.

7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente decreto sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio.

Art. 4.

Controlli

1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2017

Registrato alla Corte dei conti il 3-7-2017

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 1665

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