MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 agosto 2014, n. 83473.

 

Definizione dei nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 (4), in una prospettiva di superamento del sistema attuale, secondo guanto previsto dall'articolo 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (5).

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, commi 64 e 66, della legge n. 92 del 2012.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 1580, 2252; I.L.P. 2013, pag. 828.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 2310; I.L.P. 2012, pag. 1166.

Art. 2.

Cassa integrazione guadagni in deroga

1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:

a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;

c) crisi aziendali;

d) ristrutturazione o riorganizzazione.

2. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.

3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di cui all' articolo 2082 del Codice civile.

4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente decreto, le priorità di intervento in sede territoriale.

5. Ai fini dell'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori del settore della pesca, si valutano le specifiche causali di cui agli accordi stipulati in sede ministeriale.

6. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, le regioni comunicano prontamente all'INPS, con le modalità definite dall'Istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente, nel rispetto dei termini di cui al comma 7.

7. L'azienda presenta, in via telematica, all'INPS e alla regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

9. Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:

a) a decorrere dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno;

b) a decorrere dall'1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno.

10. Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (6) può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:

a) a decorrere dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno;

b) a decorrere dall'1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno.

11. Nel computo dei periodi di cui ai commi 9 e 10 si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.

12. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un'unica regione o provincia autonoma, questa, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. La regione o provincia autonoma trasmette la determinazione concessoria all'INPS per il tramite del sistema informativo dei percettori, secondo le modalità stabilite dall'INPS. L'INPS verifica la coerenza della determinazione con l'ipotesi di accordo preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga il trattamento concesso.

13. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse regioni o province autonome, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'INPS, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto del limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ne trasmette copia all'INPS.

14. Le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.

Art. 3.

(Mobilità in deroga)

1. Le regioni e le province autonome competenti per territorio possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (7), che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto.

2. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie assegnate, le regioni e le province autonome, nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di mobilità in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e trasmettono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all'INPS i relativi provvedimenti, per il tramite del sistema informativo percettori.

3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all'INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione.

4. Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:

a) per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente 5 mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;

b) per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato Testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978.

5. A decorrere dall'1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato Testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.

7. Nel caso di prestazioni che coinvolgano lavoratori già dipendenti di unità produttive site in diverse regioni o province autonome, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ne trasmette copia all'INPS.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2365; I.L.P. 2000, pag. 1596.

Art. 4.

Lavoratori destinatari

degli ammortizzatori sociali in deroga

1. I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5.

Monitoraggio

1. L'INPS effettua un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili, comunicando contestualmente i dati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla regione o provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa ai sensi e con le modalità previste dal presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, e 3, commi 4 e 5 anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga all'articolo 2, comma 1, 1° periodo, le prestazioni di cassa integrazione di cui al medesimo articolo relative all'anno 2014 sono concesse ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga - anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data.

2. Al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal presente decreto, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, può essere disposta, entro il limite di spesa di € 55.000.000, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.

3. Al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal presente decreto le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 2, esclusivamente entro il limite di spesa di € 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico del le finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (8). Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data dell'1 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

Roma 1 agosto 2014

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 212.

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