MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIRETTIVA 21 luglio 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2011)
Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonchè per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d) ed f), legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Annualità 2011).
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
EMANA
la seguente direttiva
per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7, nonchè per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'art. 12, comma 3, lettera d) ed f), legge 7 dicembre 2000, n. 383 (22).
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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 584; I.L.P. 2001, pag. 712.
Premessa
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha tra i propri compiti (legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12):
- il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale [comma 3, lettera d)];
- l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge n. 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate [comma 3, lettera f)].
Il presente provvedimento definisce le priorità e gli ambiti di intervento ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti sopracitati.
Inoltre, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 (23) e successive modificazioni e integrazioni, il presente provvedimento definisce:
- i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti e le modalità per la presentazione delle iniziative/progetti sopra citati;
- le priorità e i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie ai fini dell'ammissibilità al contributo.
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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.
1. Requisiti soggettivi
Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettera d) ed f) dell'art. 12 citato, le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per soggetto partner si intende il soggetto coproponente l'iniziativa/progetto ammesso a contributo, iscritto nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000; non rientrano nella categoria dei soggetti partner i soggetti affiliati o associati iscritti al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in virtù dell'iscrizione automatica, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 471/2001 (24).
In caso di presentazione congiunta, la domanda di contributo dovrà essere corredata da una lettera di impegno, sottoscritta in originale dai legali rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte, comprovante la volontà di realizzare le attività in partenariato, che dovrà indicare dettagliatamente:
- il soggetto capofila;
- le fasi dell'iniziativa/progetto che saranno realizzate dal capofila e dal partner e i relativi costi;
- lo specifico impegno economico assunto dalle associazioni partecipanti;
- l'avvertenza che, a seguito dell'approvazione dell'iniziativa/progetto e del suo finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, sarà stipulato formale atto di procura notarile per l'attribuzione all'associazione capofila della rappresentanza legale e del potere di incassare in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa/progetto.
Il/I soggetto/i partner iscritti nei registri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono produrre, a pena di inammissibilità della domanda, copia conforme all'originale del documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri.
Qualora l'iscrizione sia antecedente al biennio che precede la data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti iscritti dovranno presentare, a pena di inammissibilità, unitamente alla copia conforme del documento attestante l'iscrizione, un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si dichiara che l'associazione risulta ancora iscritta nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000.
Le iniziative e i progetti presentati in tale forma congiunta otterranno il punteggio preferenziale rispettivamente di cui ai punti 8.2. e 8.3. del presente avviso; in assenza o in difetto di uno dei requisiti di dettaglio sopra indicati, tale punteggio aggiuntivo non sarà attribuito.
La cancellazione dell'associazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri di cui all'art. 7 citato, nel corso dell' attuazione del progetto, comporta l'immediata decadenza dal beneficio.
La richiesta di contributo, presentata per la realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera f) dell'art. 12 citato, può prevedere la collaborazione di Enti pubblici; in tali casi responsabile del progetto è, comunque, l'associazione proponente.
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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 489.
2. Requisiti oggettivi e priorità
L'associazione, singola o in partenariato, non può presentare richiesta di contributo per più di una iniziativa ai sensi della lettera d) dell'art. 12, comma 3, legge n. 383/2000, nè per più di un progetto ai sensi della lettera f) del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate.
2.1. Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera d), art. 12, comma 3
Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti sulle tematiche inerenti la missione dell'associazione stessa, o altre tematiche ad essa collegate nonchè l'informatizzazione dell'associazione e la produzione di banche dati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d) della legge n. 383/2000.
2.2. Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera f), art. 12 comma 3
I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo devono riferirsi alle seguenti aree di intervento:
- promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;
- tutela e promozione dell'adolescenza, dei giovani e dell'infanzia volta anche ad aiutare la maternità difficile sia per condizioni economiche che per condizioni sociali;
- interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza;
- sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione;
- sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione.
3. Durata delle iniziative/progetti
A pena di inammissibilità le iniziative di cui alla lettera d), art. 12, comma 3, della legge n. 383/2000 e i progetti di cui alla lettera f), art. 12, comma 3, della legge n. 383/2000 non possono avere una durata superiore a 12 mesi.
4. Disponibilità finanziarie
Le disponibilità finanziarie complessive utilizzabili ai fini dell'erogazione dei contributi relativi al finanziamento delle iniziative e dei progetti, ammontano per l'anno 2011, a circa € 9.500.000, salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali e alla conseguente assegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il cui decreto è in corso di perfezionamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e salvo eventuali interventi correttivi volti alla diminuzione dell'importo di cui sopra per effetto di normativa primaria, motivata da esigenze di stabilità finanziaria o emergenze nazionali e internazionali; l'ammontare esatto sarà comunque reso noto sul sito istituzionale del Ministero, dovendosi ritenere tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.
5. Costo delle iniziative e progetti e modalità di finanziamento
5.1. Il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna/o iniziativa/progetto non può superare, a pena di inammissibilità della domanda:
l'importo di € 200.000 per la lettera f);
l'importo di € 200.000 per la lettera d).
L'iniziativa/progetto può essere presentata/o sia in forma singola sia in partenariato.
Il costo complessivo comprende in ogni caso la quota che è posta a carico del proponente e la quota di contributo ministeriale.
L'impegno finanziario da parte del proponente, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di contributo (All. 1) e riprodotto nel piano economico (All. 3), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa/progetto al contributo, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione dell'iniziativa/progetto.
5.2. Le risorse finanziarie da parte del proponente devono essere assicurate nella misura del 20% dei costi complessivi dell'iniziativa/progetto. Il proponente deve specificare inoltre la fonte da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione.
5.3. Non sono ammissibili le domande di contributo per iniziative/progetti che hanno già ricevuto finanziamenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o da altri fondi pubblici. Il legale rappresentante dell'associazione proponente (anche in caso di associazione capofila) deve presentare sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione secondo il modello contenuto nel formulario (All. 1).
La partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici deve essere dichiarata nell'allegato 1 dal rappresentante legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la precisazione delle modalità con le quali viene attuata e con l'impegno che questa non venga utilizzata a copertura di costi del piano economico posti a carico del Ministero e/o dell'associazione proponente per la realizzazione delle attività finanziate.
5.4. A pena di inammissibilità, l'iniziativa/progetto per la/il quale si chiede il contributo non può avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del soggetto proponente (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico).
Se si tratta di iniziativa/progetto presentata/o in partenariato, il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.
L'iniziativa/progetto deve essere, a pena di inammissibilità, corredata/o da: copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio, o bilanci in caso di partenariato, approvato/i conformemente a quanto previsto dai rispettivi statuti, accompagnata da autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, debitamente firmata dal rappresentante legale dell'associazione.
5.5. Per le iniziative lettera d) i costi per progettazione e redazione dell'iniziativa devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo dell'iniziativa e le spese per l'informatizzazione acquisto, noleggio, di attrezzature, hardware e software non deve superare il 35% del costo complessivo dell'iniziativa.
Per i progetti di cui alla lettera f) i costi di progettazione e redazione del progetto devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8%; le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenute entro l'importo massimo del 25% del costo complessivo del progetto.
Per i progetti lettera f) i costi previsti per il personale interno, che si prevede di impegnare effettivamente nella realizzazione del progetto, per l'anno in corso, devono essere contenuti, a pena di inammissibilità, entro l'importo massimo del 40% del costo complessivo del progetto.
Per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con l'associazione e/o i soggetti partner, affiliati o associati.
5.6. Non sono comunque ammessi a rimborso i seguenti costi:
- gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi all'iniziativa/progetto per cui si chiede il contributo;
- gli oneri relativi a riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale e non strettamente attinenti le attività finanziate;
- gli oneri connessi alla ristrutturazione o all'acquisto di immobili e loro pertinenze;
- gli oneri connessi all'acquisto e al noleggio di autoveicoli e autovetture e macchinari industriali e/o agricoli. Il noleggio può essere autorizzato solo se strettamente funzionale e finalizzato alle attività da svolgere;
- gli oneri connessi all'organizzazione e/o partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (congresso nazionale, regionale o provinciale; seminari e convegni; raduni ecc.);
- gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari approvati dall'Amministrazione e pertanto non finanziati nell'ambito dell'iniziativa/progetto;
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa/progetto.
Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi reali, anche in caso di richieste di rimborso di articolazioni territoriali della associazione proponente.
6. Modalità di presentazione di iniziative/progetti
A. La richiesta di ammissione a contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve essere presentata in carta semplice mediante compilazione in ogni parte dell'apposito modello di domanda allegato 1, del formulario di presentazione allegato 2 e del piano economico allegato 3, uniti e parte integrante del presente avviso, sottoscritti in originale dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni in caso di partenariato, indicando - in quest'ultimo caso - quella capofila, e completa degli allegati indicati, ugualmente sottoscritti in originale dal legale rappresentante.
B. Pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 27 settembre 2011.
C. Ciascuna istanza deve essere presentata o indirizzata in busta chiusa, recante a chiare lettere l' indicazione e l'indirizzo dell'associazione mittente e la seguente dicitura: "Domanda di contributo per iniziativa lettera d) oppure Domanda di contributo per progetto lettera f) - direttiva 2011 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Div. II - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - via Fornovo, n. 8, pal. C II piano - 00192 Roma.
D. In applicazione della normativa introdotta dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) il plico può essere inoltrato tramite posta certificata, con lettera di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, al seguente indirizzo: dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it.
Qualora alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, l'associazione non fosse ancora dotata di posta certificata, la spedizione del plico può avvenire tramite raccomandata r/r, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In ogni caso il plico dovrà pervenire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Divisione II - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma, palazzina C, II piano, stanza 206, nei termini indicati al paragrafo 6, lettera B). Rimane a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
7. Motivi di inammissibilità
La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve, a pena di inammissibilità:
a) essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi dell'art. 7, c. 4, legge n. 383/2000, da un documento, in copia conforme all'originale, attestante l'iscrizione nei suddetti registri; qualora l'iscrizione sia antecedente al biennio che precede la data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti iscritti, dovranno presentare unitamente alla copia conforme del documento attestante l'iscrizione, un'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si dichiara che l'associazione risulta ancora iscritta nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;
c) essere presentata secondo le modalità previste al precedente punto 6;
d) essere presentata, in forma singola o in partenariato, per non più di una iniziativa ai sensi della lettera d) dell'art. 12, comma 3 citato, nè per più di un progetto ai sensi della lettera f) del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate;
e) riguardare iniziative e progetti concernenti le aree di intervento previste dal punto 2.1. per la lettera d) e 2.2. per la lettera f) della presente direttiva;
f) prevedere una durata non superiore a quanto indicato al punto 3. della presente direttiva;
g) rispettare i limiti di costo e le relative prescrizioni stabiliti dal punto 5. e da tutti i sottoparagrafi dello stesso punto 5.;
h) essere presentata da associazioni che non abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria;
i) essere corredata di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico che attesti le modalità di partecipazione al progetto e, ove previsto, lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.
8. Valutazione dei progetti e delle iniziative
8.1. Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti, pervenute entro i termini indicati nel presente avviso, sono esaminati da una apposita Commissione, nominata con decreto direttoriale. La Commissione procede alla valutazione di ciascuna/o iniziativa/progetto, secondo i criteri elencati nei successivi punti e redige due distinte graduatorie [una per le iniziative di cui alla lettera d) e l'altra per i progetti di cui alla lettera f)].
Le relative graduatorie sono approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento del Direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
Il finanziamento delle iniziative e dei progetti avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle 2 graduatorie, e della conseguente percentuale di riduzione del finanziamento, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio con un ulteriore apposito decreto di impegno del Direttore generale.
Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale in relazione al punteggio ricevuto. In tale ultimo caso l'Amministrazione procederà d'ufficio ad operare una rimodulazione sulle macrovoci del prospetto riepilogativo del piano economico originario, in termini esclusivamente percentuali alla riduzione del contributo, e tale comunque da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità.
8.2. Criteri di valutazione per iniziative di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), legge n. 383/2000
| N. | Punteggio | |
| 1 | Valutazione iniziativa - Congruità e coerenza dell'iniziativa nel suo complesso rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere: punteggio attribuibile da 0 a 25. - Area di intervento su cui verte l'iniziativa, con particolare incentivazione delle iniziative di effettiva formazione rispetto a quelle di sola informatizzazione e creazione banche dati: punteggio attribuibile da 0 a 15 |
da 0 a 40 |
| 2 | Presenza sul territorio nazionale - Totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo il seguente criterio: fino a 2 regioni: 1 punto; avanzamenti progressivi di 1 punto ogni 2 regioni in relazione al numero di regioni in cui l'associazione dichiara di essere operante con proprie sedi |
da 0 a 10 |
| 3 | Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno precedente (Verificata dall'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto) - Totale punteggio attribuibile da 0 a 10 da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi: assenza 10 punti, presenza inferiore al 50% delle entrate = 5 punti, presenza percentuale maggiore del 50%= 0 punti |
da 0 a 10 |
| 4 | Valutazione capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio associazione) - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo la seguente logica: il punteggio più alto (15) sarà attribuito all'iniziativa che avrà un costo inferiore al 50% del totale delle entrate dell'associazione e così decrescendo, a scalare secondo riduzioni progressive di 3 punti, alle iniziative con rapporti più elevati (es. 50%, 55%, ecc.), fino ad un massimo del 70%, rapporto oltre il quale il punteggio sarà pari a 0 |
da 0 a 15 |
| 5 | Dimensione dell'associazione (come autocertificata dal rappresentante legale nella domanda di contributo (All. 1) - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo il seguente criterio relativo al numero dei soci dichiarati nel formulario di domanda: fino a 50.000 soci: 3 punti; oltre 50.000 soci e fino a 100.000: 5 punti; oltre 100.000 soci e fino a 400.000: 8 punti; oltre 400.000 soci e fino a 750.000: 10 punti; oltre 750.000 soci: 15 punti. Per le strutture di secondo livello (associazioni di associazioni) qualora non sia possibile rilevare dal formulario di domanda il numero dei soci persone fisiche, troverà applicazione il criterio del numero delle realtà collettive federate secondo le seguenti modalità: fino a 300 strutture associate: 5 punti; oltre 300 strutture associate e fino a 1.000: 8 punti; oltre 1.000 strutture associate e fino a 2.000: 10 punti; oltre 2.000 strutture associate: 15 punti |
da 0 a 15 |
| 6 | Iniziative presentate in forma di partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 (da provare mediante lettera di impegno, completa dei requisiti di dettaglio di cui al punto 1 della presente direttiva, da produrre in originale e sottoscritta dai rappresentanti legali della capofila e dei partner); totale punteggio attribuibile: 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di partenariato 0 punti; presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili, fino a 10 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate, tese a privilegiare la più ampia forma di soggetti partecipanti e tenendo conto anche della dimensione e della diffusione territoriale del soggetto partner | da 0 a 10 |
| Totale | Punti max 100 |
8.2.1. Non saranno ritenute idonee e quindi non finanziabili le iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60 punti
Le iniziative idonee che abbiano riportato punteggi da 60 a 100 possono subire una riduzione percentuale del contributo secondo la seguente tabella:
- da 60 a 70 punti riduzione percentuale del 40%;
- da 71 a 80 punti riduzione percentuale del 30%;
- da 81 a 90 punti riduzione percentuale del 20%;
- da 91 a 95 punti riduzione percentuale del 10%;
- da 96 a 99 punti riduzione percentuale del 5%;
- 100 punti nessuna riduzione.
8.2.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un'iniziativa presentata dall'associazione nazionale e un'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, raggiungano entrambe un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziata unicamente l'iniziativa a titolarità dell'associazione nazionale.
8.3. Criteri di valutazione per progetti di cui all'art. 12, comma 3, lettera f), legge n. 383/2000
| N. | Punteggio | |
| 1 | Valutazione del progetto Coerenza tra area di intervento individuato al punto 2.2 con gli obiettivi e le metodologie descritte nella proposta progettuale: punti da 0 a 15. Congruità del progetto rispetto ai fabbisogni e agli obiettivi che si intendono realizzare (es. esigenza individuata, obiettivi, fasi e azioni programmate, realizzazione e risultati previsti): punti da 0 a 15. Rispondenza e congruenza con il contesto sociale territoriale di riferimento: da 0 a 10 |
da 0 a 40 |
| 2 | Valenza nazionale del progetto - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo il seguente criterio: numero di regioni coinvolte inferiore a 3: 0 punti; da 3 a 5 regioni coinvolte: 7 punti; da 6 a 11 regioni coinvolte: 14 punti; 12 o più regioni coinvolte: 15 punti |
da 0 a 15 |
| 3 | Collaborazione con Enti pubblici (da provare mediante documentazione in originale dell'ente) - totale punteggio attribuibile da 0 a 10 da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di collaborazione 0 punti; presenza di enti pubblici con impegni comprovabili, fino a 10 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate |
da 0 a 10 |
| 4 | Valutazione benefici su territori svantaggiati (Regioni obiettivo convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di coinvolgimento 0 punti; benefici per il coinvolgimento su una sola regione 5 punti; benefici per il coinvolgimento su più regioni 10 punti |
da 0 a 10 |
| 5 | Valutazione capacità realizzativa del progetto (rapporto costo progetto e entrate del bilancio) - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo la seguente logica: il punteggio più alto (15) sarà attribuito al progetto che avrà un costo inferiore al 50% del totale delle entrate dell'associazione e così decrescendo, a scalare secondo riduzioni progressive di 3 punti, ai progetti con rapporti più elevati (es. 50%, 55%, ecc.), fino ad un massimo del 70%, rapporto oltre il quale il punteggio sarà pari a 0 |
da 0 a 15 |
| 6 | Progetti presentati in forma di partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 (da provare mediante lettera di impegno da produrre in originale completa dei requisiti di dettaglio di cui al punto 1 della presente direttiva, e sottoscritta dai rappresentanti legali della capofila e dei partner); totale punteggio attribuibile: 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di partenariato 0 punti; presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili, fino a 10 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate, tese a privilegiare la più ampia forma di soggetti partecipanti e tenendo conto anche della dimensione e della diffusione territoriale del soggetto partner | da 0 a 10 |
| Totale | Punti max 100 |
8.3.1. Non saranno ritenuti idonei e quindi non finanziabili i progetti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60 punti.
I progetti idonei che abbiano riportato punteggi da 60 a 100 possono subire una riduzione percentuale del contributo secondo la seguente tabella:
- da 60 a 70 punti riduzione percentuale del 40%;
- da 71 a 80 punti riduzione percentuale del 30%;
- da 81 a 90 punti riduzione percentuale del 20%;
- da 91 a 95 punti riduzione percentuale del 10%;
- da 96 a 99 punti riduzione percentuale del 5%;
- 100 punti nessuna riduzione.
8.3.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un progetto presentato dall'associazione nazionale e un progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale raggiungano entrambi un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziato unicamente il progetto a titolarità dell'associazione nazionale.
8.4. Ai fini della valutazione riguardo alla collaborazione con gli Enti pubblici e con altre realtà private (associative e non), è necessario che il soggetto proponente presenti idonea documentazione riferita specificamente all'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo ai sensi del presente avviso, e non riferita a precedenti rapporti intercorsi fra l'associazione e gli Enti pubblici/soggetti privati. La documentazione prodotta deve confermare il concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attività e non riferirsi ad un generico plauso per l'iniziativa/progetto.
Nel caso tale impegno sia rappresentato da un co-finanziamento dell'iniziativa/progetto, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 5.3., relativamente al concorso finanziario di altri soggetti, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione all'iniziativa/progetto e lo specifico impegno finanziario assunto.
Tale contributo dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione dell'iniziativa/
progetto per le finalità degli stessi.
9. Esiti della valutazione delle iniziative/progetti
L'Amministrazione invia apposita comunicazione circa l'esito della valutazione, della ammissione/non ammissione a contributo e del finanziamento totale o parziale.
Il finanziamento delle iniziative e dei progetti, con decreto direttoriale di impegno, avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie, e della conseguente percentuale di riduzione del finanziamento, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio.
Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale in relazione al punteggio ricevuto. In tale ultimo caso l'amministrazione procederà d'ufficio ad operare una rimodulazione del piano economico originario, in termini esclusivamente percentuali e proporzionali alla riduzione del contributo, sulle singole macrovoci di costo.
9.1. Nei casi di contributo parziale di iniziative/progetti, ai sensi di quanto previsto al paragrafo precedente, le associazioni che intendono realizzare le attività, procedono ad accettare il piano economico rimodulato operando modifiche esclusivamente nell'ambito delle microvoci interessate, modifiche tali da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità dell'iniziativa/progetto originarie/i.
A tale scopo, in ogni caso, gli elementi valutati dalla Commissione per l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri sopra citati non potranno essere modificati e ridotti se non in misura proporzionale rispetto a quelli indicati nella domanda presentata ed ammessa a finanziamento.
La proposta di modifica, anche in caso di assunzione da parte del proponente dell'importo eccedente a proprio carico, deve essere redatta utilizzando i modelli disponibili sul sito web ministeriale e presentata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione di ammissione a contributo, totale o parziale, da parte dell'amministrazione. Quest'ultima procede alla valutazione, all'eventuale richiesta di integrazione ed alla approvazione.
9.2. L'avvio dell'iniziativa/progetto avviene a seguito della stipula della convenzione predisposta dall'Amministrazione conformemente al modello allegato del presente avviso (All. 4), e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
Il legale rappresentante dell'associazione (o dell'associazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.
9.3. In caso di partenariato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita all'associazione capofila, mediante formale atto di procura notarile la rappresentanza legale ed il potere di incassare in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.
Nel caso in cui il partenariato, così come dichiarato nella domanda di contributo, non venga effettivamente realizzato, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ad una defalcazione del punteggio aggiuntivo, attribuito ai sensi dei punti 8.2. e 8.3. del presente avviso, e conseguentemente potrà rideterminare o revocare l'importo del finanziamento concesso. E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione dell'iniziativa/progetto: il titolo del progetto/iniziativa e la circostanza che è finanziata/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 12, lett. d) o f) della legge n. 383/2000 - direttiva annualità 2011.
L'utilizzo del logo ministeriale deve essere autorizzato dall'Amministrazione.
10. Modalità di erogazione del contributo
Il contributo è erogato in 2 fasi:
- una 1ª quota, su richiesta del beneficiario contestuale o successiva alla comunicazione di avvio delle attività progettuali, a firma del rappresentante legale dell'associazione, fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso, è versata, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo paragrafo 11, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio. La richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dell'Istituto bancario e del codice IBAN del conto intestato all'associazione;
- il saldo è erogato al termine della realizzazione dell'iniziativa/progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile svolto dai competenti uffici periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tale controllo è effettuato sulla base della relazione e rendicontazione finale presentate dall'associazione, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonchè i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione dell'iniziativa/progetto e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale. L'effettiva erogazione del saldo avverrà a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilità di cassa sui competenti capitoli di bilancio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere.
11. Modalità di affidamento di attività a soggetti esterni
La realizzazione di iniziative/progetti finanziate non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo che nel caso di specifiche attività che l'associazione non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interna. Tali attività non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.
L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività può essere previsto sin dalla definizione dell'iniziativa/progetto per la quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa/progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attività che si intendono affidare all'esterno. In sede di rendicontazione, inoltre, l'associazione beneficiaria deve produrre la documentazione relativa alle modalità adottate per lo svolgimento di quanto affidato all'esterno (acquisizione di almeno 3 preventivi uniformi e scelta di quello più conveniente).
Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività insorga in corso di realizzazione dell'iniziativa/progetto, è necessario inoltrare all'amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate.
12. Fideiussione
Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 80% del contributo ministeriale all'iniziativa/progetto).
La fideiussione, che costituisce costo imputabile all'iniziativa/progetto, deve:
a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'amministrazione e pubblicato sul sito web ministeriale;
b) essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993 e, specificamente:
- elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;
- elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;
c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, del Codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;
d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del Codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione; detto svincolo potrà essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese già riconosciute a seguito della verifica amministrativo-contabile, di cui al punto 9., ed effettivamente pagate.
Per il pagamento del saldo fino al 20% dovrà essere presentata un'ulteriore fideiussione per gli impegni di spesa riconosciuti e non pagati secondo le stesse modalità sopraindicate.
13. Monitoraggio in itinere
L'Amministrazione può sottoporre le iniziative/progetti ammessi a contributo a verifiche sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
In ogni caso, le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali a metà della realizzazione delle attività progettuali ed al termine delle stesse, dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento/conclusione dell'iniziativa/progetto, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo i modelli pubblicati sul sito web ministeriale.
Nel caso di accertamento di cause che evidenzino l'impossibilità e/o l'incapacità dell'associazione all'attuazione dell'iniziativa/progetto ovvero di un utilizzo del contributo non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente, fatta salva ogni ulteriore azione, può disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione degli accrediti, revocare il contributo e chiedere la restituzione delle somme già versate.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Roma, 21 luglio 2011
Registrato alla Corte dei conti l'1-8-2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 250