MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 23 settembre 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2003)

 

Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

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EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, per la realizzazione di progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (26), e successive modificazioni, con particolare riguardo alle iniziative indicate all'art. 10 della medesima legge.

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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1183; I.L.P. 1992, pagg. 688, 840.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. I progetti ammessi al finanziamento secondo le modalità previste dalla presente direttiva devono riguardare programmi innovativi e sperimentali concernenti la realizzazione, il potenziamento e l'ampliamento di piani di azione a valenza socio-assistenziale, ed in particolare, strutture di accoglienza per persone in situazione di handicap grave, prive di adeguata assistenza familiare, anche al fine di favorirne condizioni di maggior autonomia e di vita indipendente.

2. Sono esclusi dal finanziamento i costi per la gestione dei servizi.

Art. 3.

Requisiti soggettivi e oggettivi

1. La domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità indicate all'art. 5, da comuni, province ed altri enti territoriali, nonchè da ASL, sia singolarmente che congiuntamente tra loro, in forma di consorzio od unione, con il coinvolgimento di enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), enti di patronato, società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali. In caso di presentazione congiunta è necessario indicare il soggetto capofila e la forma di partenariato che verrà adottata.

2. In ogni caso, ciascun soggetto non può presentare, in forma singola o congiunta, più di una domanda di finanziamento ai sensi della presente direttiva.

Art. 4.

Criteri per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 della presente direttiva sono concessi sulla base dei seguenti criteri prioritari:

a) contenuti innovativi e sperimentali nella realizzazione di strutture, destinate alla cura, al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di adeguato sostegno familiare;

b) congruità dei costi di progettazione e di esecuzione dell'opera;

c) tempi di realizzazione progettazione di massima, progettazione esecutiva, realizzazione, avvio delle attività;

d) coinvolgimento, anche attraverso forme di consorzio o partenariato, di una pluralità di attori presenti sul territorio, ed in particolare associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, servizi, reti assistenziali, privato sociale;

e) congruità e coerenza del progetto presentato, con l'indicazione delle modalità e degli strumenti di valutazione e di verifica, anche in relazione alla prosecuzione delle attività dopo la prima fase di sperimentazione;

f) flessibilità e personalizzazione del progetto in termini di capacità di adeguamento ai bisogni individuali.

2. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti che hanno già ricevuto finanziamenti pubblici per la medesima finalità, fatti salvi quelli provenienti dal soggetto proponente e dai partners coinvolti nell'iniziativa.

3. Previa valutazione circa l'ammissibilità dei progetti in base ai criteri di cui ai commi 1 e 2, il cui rispetto è necessario ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, questi ultimi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 della presente direttiva.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La richiesta di finanziamento deve a pena di inammissibilità:

a) essere indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per le tematiche familiari, sociali e la tutela dei diritti dei minori, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;

b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., recando sulla busta la dicitura «Progetti sperimentali sulla disabilità - Anno 2003, o inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica progetti.handicap@welfare.gov.it, secondo le modalità che verranno indicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante;

c) essere redatta secondo il modello allegato, che forma parte integrante della presente direttiva, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o, in caso di più soggetti, dal soggetto capofila;

d) essere inoltrata unitamente agli allegati A e B, debitamente compilati, che formano parte integrante della presente direttiva;

e) indicare la stima dei tempi di realizzazione dell'iniziativa ammessa al finanziamento, con la specificazione delle varie fasi di progettazione e realizzazione e dei tempi stimati necessari per il completamento di ciascuna fase;

f) indicare l'entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in valore percentuale del costo complessivo del progetto che si intende realizzare, nonchè l'entità e le modalità del finanziamento assicurato dagli altri partners del progetto.

2. Alla domanda deve essere allegata, altresì, la dichiarazione di impegno alla realizzazione del progetto da parte del legale rappresentante dell'amministrazione proponente, nonchè la dichiarazione di adesione e di partecipazione nella realizzazione del progetto da parte del legale rappresentante degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

3. La Commissione di cui all'art. 6 della presente direttiva, ai fini dell'esame della domanda, può richiedere l'integrazione della documentazione mancante, ovvero precisazioni sul progetto che si intende realizzare.

Art. 6.

Commissione tecnica di valutazione

1. L'esame delle domande presentate ai fini dell'ammissione al finanziamento è effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 4 della presente direttiva ed è affidato ad un'apposita Commissione tecnica, nominata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e composta dal direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che la presiede, e da quattro esperti nel campo delle disabilità, di cui uno designato dall'ANCI.

Art. 7.

Elenco dei progetti ammessi al finanziamento

1. L'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, predisposto dalla Commissione di cui all'art. 6 della presente direttiva, è approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.

Art. 8.

Adempimenti successivi

1. Gli enti a cui è comunicata l'ammissione al finanziamento del progetto presentato trasmettono, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, la convenzione secondo il modello allegato, che forma parte integrante della presente direttiva, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, quale accettazione del finanziamento e degli obblighi inerenti le modalità di realizzazione derivanti dalla presente direttiva.

2. Nel trasmettere la convenzione di cui al comma 1, l'ente invia altresì i seguenti documenti:

a) provvedimento di approvazione del progetto definitivo, anche in relazione alle tipologie di finanziamento assicurate dai partners;

b) estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del contributo assegnato;

c) dichiarazione del legale rappresentante recante l'indicazione della data di avvio delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche;

d) impegno a rispettare la normativa vigente in materia (edilizia, sanitaria, socio-assistenziale).

3. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva di richiedere eventuali ulteriori informazioni ovvero documentazioni attinenti alla realizzazione del progetto.

Art. 9.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I progetti sono finanziati fino ad un massimo del 50% del costo complessivo del progetto. Gli eventuali compensi per consulenza e progettazione sono rimborsabili fino ad un importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.

2. Il finanziamento è così erogato:

a) una prima quota, pari al 20% del contributo assegnato, è versata all'atto dell'accettazione da parte dell'ente beneficiario completa di tutti i documenti di cui all'art. 8;

b) una ulteriore quota, pari al 50%, è versata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività diretta all'attivazione del progetto attestata nelle forme di legge dal soggetto capofila;

c) il saldo, pari al restante 30%, è versato al termine della realizzazione del progetto previa presentazione della documentazione relativa ai costi sostenuti e previa verifica, da parte dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o da enti a ciò delegati dal Ministero, della concreta attuazione del progetto, della conformità dell'opera alla normativa regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia.

3. Il progetto ammesso al finanziamento ai sensi della presente direttiva deve essere concluso, in ogni caso, entro due anni dall'erogazione della prima quota di finanziamento.

4. L'ente beneficiario, o nel caso di più beneficiari il soggetto capofila, entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto invia una dettagliata relazione, attestante la realizzazione dell'opera in coerenza con il progetto presentato, corredata da tutta la documentazione richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonchè da quella attestante il rispetto della normativa vigente.

5. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo assegnato, il finanziamento è revocato con decreto del direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che dispone la restituzione delle somme già versate all'entrate del bilancio dello Stato, con i relativi interessi legali. Tali risorse sono riassegnate al capitolo di pertinenza dei progetti di cui alla presente direttiva, per la successiva assegnazione delle risorse al primo soggetto il cui progetto segue, in elenco, nell'ambito territoriale di riferimento, quelli già ammessi al finanziamento.

La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2003

Registrato alla Corte dei conti il 6-11-2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 87

Allegati 1 e 2 ...omissis...

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