MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIRETTIVA 5 novembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2002)
Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, nonchè per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, lettere d) ed f) - (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000). Anno 2002.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
EMANA
la seguente direttiva:
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha tra i propri compiti [art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383 (50)]:
il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale [lettera d)];
l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli Enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri, nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate [lettera f)]. A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.
Il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle suesposte iniziative, dall'altro priorità e criteri di valutazione.
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(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 584; I.L.P. 2001, pag. 712.
1. Requisiti soggettivi
I contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte negli appositi registri nazionale, regionali o delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda può essere presentata sia da singole associazioni, sia da più organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata l'associazione capofila.
In ogni caso ciascuna associazione non può presentare, in forma singola o congiunta, più di una iniziativa ai sensi della lettera d) e più di un progetto ai sensi della lettera f).
Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f) siano presentati anche in collaborazione con Enti locali, responsabile del progetto è in ogni caso l'associazione proponente.
2. Requisiti oggettivi
2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12 citato
Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 23 ottobre 2002, ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della lettera f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:
- minori e adolescenti;
- politiche di lotta alle povertà e per l'integrazione sociale;
- ambiente;
- prevenzione del disagio sociale: sport, cultura e tempo libero.
2.2. Modalità e termini di presentazione delle richieste
A pena di inammissibilità, le domande devono:
- essere redatte secondo il modello allegato alla presente direttiva, compilato in ogni sua parte, e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti;
- essere inoltrate, in uno con l'elaborato progettuale, in originale e su dischetto, ed essere corredate da tutti gli allegati: non saranno infatti ammesse integrazioni (salvo siano ritenute necessarie in sede istruttoria);
- essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n. 383/2000, nonchè di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;
- essere indirizzate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili - Osservatorio nazionale dell'associazionismo, via Fornovo, n. 8, pal. A - 00192 Roma;
- essere inviate esclusivamente a mezzo posta, con raccomandata r.r., entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente direttiva; a tal fine farà fede il timbro di spedizione postale;
- essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale di cui al successivo punto 2.3.
2.3. Indicazioni relative ai costi
Al finanziamento delle iniziative, oggetto della presente direttiva, si provvede con apposito stanziamento in bilancio che, per l'anno in corso, ammonta ad € 10.329.138 (decreto ministeriale 8 febbraio 2002).
Il costo complessivo dell'iniziativa, di cui si chiede il finanziamento, non può superare i seguenti importi:
- iniziative di cui alla lettera d): € 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo, ed € 600.000 quando il progetto venga presentato congiuntamente da più associazioni.
Iniziative di cui alla lettera f): € 300.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo, € 680.000 se a presentare il progetto siano due associazioni, ed € 1.200.000 nel caso di tre o più proponenti.
Qualora si preveda un costo superiore a quelli indicati, sia per le iniziative previste alla lettera d), sia per i progetti recati dalla lettera f), vanno specificate la fase o le fasi di cui si chiede il finanziamento. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico il 20% dei costi, indicando le fonti da cui intendono attingere tali risorse.
Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera d), di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera f) devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.
Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo vanno quantificate forfettariamente in non più del 15% del costo complessivo del progetto medesimo.
In ogni caso, a pena di inammissibilità, alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'associazione proponente o dell'associazione capofila, se il progetto è presentato congiuntamente ad altre, deve dichiarare - sotto la propria responsabilità - che trattasi di progetto mai finanziato prima, nonchè se al finanziamento del progetto si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalità di partecipazione.
2.4. Durata dei progetti
Le iniziative proposte non possono avere una durata superiore al biennio.
E' consentito presentare una seconda domanda di finanziamento per uno stesso progetto già finanziato e realizzato; lo stesso può essere ammesso a nuovo contributo esclusivamente in ipotesi particolarmente significative e per una sola riedizione.
3. Valutazione dei progetti
3.1. Procedura
I progetti pervenuti sono dapprima esaminati sotto il profilo dell'ammissibilità delle domande; successivamente si procede alla valutazione dei progetti ammessi, secondo i criteri indicati nella presente direttiva. La relativa graduatoria è approvata dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo.
I progetti possono essere ammessi a finanziamento totale o parziale. Nel secondo caso è consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, in accordo con l'amministrazione erogante.
3.2 Priorità nella valutazione delle domande
E' riservata priorità alle iniziative che rispondano a una o più delle seguenti caratteristiche, tenuto conto della natura del progetto:
- iniziative di cui alla lettera d): creazione di sinergie; dimensione dell'associazione o delle associazioni; presenza sul territorio e strutturazione; multisettorialità; valenza nazionale dell'iniziativa;
- iniziative di cui alla lettera f): creazione di sinergie; innovatività; multisettorialità; riproducibilità; eccellenza nei rapporti costi/benefici; valenza nazionale del progetto.
Limitatamente ai progetti sperimentali presentati ai sensi della lettera f), elaborati nell'ambito delle materie individuate per l'anno in corso (ved., ante, 2.1 Ambiti operativi), andranno senz'altro privilegiate le iniziative presentate in collaborazione tra più associazioni e/o con Enti locali: in tale ultimo caso, la collaborazione deve essere comprovata da idonea documentazione.
Ulteriore requisito preferenziale è ritenuta la previsione, nell'ambito del progetto, di validi strumenti di monitoraggio.
3.3. Oneri non ammessi a contributo
Non sono comunque ammessi a rimborso:
- gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il finanziamento;
- gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati con il progetto;
- le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera d), art. 12, legge n. 383/2000 citata;
- ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.
4. Progetti ammessi a finanziamento
Le associazioni di promozione sociale, alle quali sia comunicata l'ammissione a finanziamento del progetto presentato, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione:
- informazioni sulla composizione attuale dell'organo rappresentativo;
- rendiconto economico finanziario 2001;
- bilancio preventivo 2002, se statutariamente previsto; codice fiscale dell'associazione;
- estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del contributo assegnato.
L'avvio del progetto deve avvenire entro tempi congrui in relazione alla complessità del progetto; a tal fine, entro i medesimi sessanta giorni, il legale rappresentante dell'associazione deve inviare, sempre a pena di decadenza, esplicita di-chiarazione recante l'indicazione della data di inizio delle attività, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche, e la previsione della durata del progetto (in coerenza con quella inizialmente indicata).
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini della documentazione richiesta, ecc.), l'associazione il cui progetto sia immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli ammessi, subentra nel diritto al finanziamento.
5. Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento viene erogato in due fasi:
- una prima quota, pari al 70% del contributo assegnato, è versata all'atto dell'accettazione, correttamente manifestata;
- il saldo, pari al restante 30%, è erogato al termine della realizzazione del progetto, a seguito della presentazione, da parte dell'associazione beneficiaria (nel caso di più proponenti, da parte della capofila), di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonchè i costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in copia conforme all'originale.
6. Monitoraggio in itinere
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo può sottoporre i progetti ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.
In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare, semestralmente, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento.
Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del finanziamento non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente può, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione degli accrediti e chiedere la restituzione delle somme già versate.
Roma, 5 novembre 2002
Registrato alla Corte dei conti il 14-11-2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 300
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