MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2003)

 

Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO

E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

1. Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sentite le parti sociali, con il presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto di quanto previsto dalle normative di seguito indicate:

- legge n. 236 del 19 luglio 1993 (19): "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, commi 3 e 7;

- legge n. 196 del 24 giugno 1997 (20): "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art. 17;

- legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (21): "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 118;

- legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (22): "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 48;

- Regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

- Regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661.

(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2662.

(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

2. Risorse

Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a € 50.000.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata:

TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

(Euro totali a disposizione 50.000.000,00)

Regioni/Province autonome Euro
Valle d'Aosta 305.000,00
Piemonte 4.120.000,00
Lombardia 10.615.000,00
Liguria 1.385.000,00
Trento 615.000,00
Bolzano 570.000,00
Veneto 5.275.000,00
Friuli Venezia Giulia 1.235.000,00
Emilia Romagna 4.770.000,00
Toscana 3.755.000,00
Umbria 775.000,00
Marche 1.565.000,00
Lazio 3.910.000,00
Abruzzo 1.090.000,00
Molise 205.000,00
Campania 2.965.000,00
Puglia 2.300.000,00
Basilicata 360.000,00
Calabria 825.000,00
Sicilia 2.340.000,00
Sardegna 1.020.000,00
Totale 50.000.000,00

Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione.

Fonte: Ministero del Lavoro - Unioncamere (Sistema Excelsior 2002 - dati al 31 dicembre 2001).

3. Destinatari piani formativi

Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, così come modificato all'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 (23) e successive modificazioni.

I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti, per il 70% delle risorse, alle seguenti tipologie di lavoratori:

a) tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;

b) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonchè, inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (24);

c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;

d) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;

e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

L'ulteriore 30% è finalizzato a target definiti da ogni regione e delle province autonome.

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(23) Ved. Boll. Lav. 1979, pag. 245; I.L.P. 1979, pag. 210.

(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 804; I.L.P. 2003, pag. 653.

4. Programmazione ed attuazione degli interventi

Le amministrazioni regionali e le province autonome tengono, altresì, conto delle scelte operate nella attuazione dei programmi operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonchè del contestuale avvio operativo dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118, legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunità.

Nell'attuazione delle azioni formative le amministrazioni regionali e delle province autonome possono finanziare interventi di formazione a domanda individuale.

5. Procedure

Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono previste:

- l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);

- le modalità di selezione dei progetti;

- il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).

Nell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 68/2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (de minimis) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9, c. 3 della legge n. 236/1993.

Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-UCOFPL, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse di cui alla Tabella prevista al punto 2.

Le risorse non impegnate dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento sono revocate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ripartite tra le amministrazioni secondo criteri da concordare con il coordinamento tecnico delle regioni.

6. Monitoraggio

Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - UCOFPL.

Il rapporto è realizzato secondo linee guida e indicatori quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica elaborati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione dell'ISFOL pertinenti ai target previsti dalla presente circolare e dai target ulteriori individuati dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 (25).

Roma, 21 luglio 2003

Registrato alla Corte dei conti il 16-10-2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1852.

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