MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2003)
Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
1. Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sentite le parti sociali, con il presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto di quanto previsto dalle normative di seguito indicate:
- legge n. 236 del 19 luglio 1993 (19): "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, commi 3 e 7;
- legge n. 196 del 24 giugno 1997 (20): "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art. 17;
- legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (21): "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 118;
- legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (22): "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 48;
- Regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- Regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661.
(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2662.
(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
2. Risorse
Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a € 50.000.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata:
TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
(Euro totali a disposizione 50.000.000,00)
| Regioni/Province autonome | Euro |
| Valle d'Aosta | 305.000,00 |
| Piemonte | 4.120.000,00 |
| Lombardia | 10.615.000,00 |
| Liguria | 1.385.000,00 |
| Trento | 615.000,00 |
| Bolzano | 570.000,00 |
| Veneto | 5.275.000,00 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.235.000,00 |
| Emilia Romagna | 4.770.000,00 |
| Toscana | 3.755.000,00 |
| Umbria | 775.000,00 |
| Marche | 1.565.000,00 |
| Lazio | 3.910.000,00 |
| Abruzzo | 1.090.000,00 |
| Molise | 205.000,00 |
| Campania | 2.965.000,00 |
| Puglia | 2.300.000,00 |
| Basilicata | 360.000,00 |
| Calabria | 825.000,00 |
| Sicilia | 2.340.000,00 |
| Sardegna | 1.020.000,00 |
| Totale | 50.000.000,00 |
Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione.
Fonte: Ministero del Lavoro - Unioncamere (Sistema Excelsior 2002 - dati al 31 dicembre 2001).
3. Destinatari piani formativi
Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, così come modificato all'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 (23) e successive modificazioni.
I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti, per il 70% delle risorse, alle seguenti tipologie di lavoratori:
a) tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;
b) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonchè, inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (24);
c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
d) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;
e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.
L'ulteriore 30% è finalizzato a target definiti da ogni regione e delle province autonome.
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(23) Ved. Boll. Lav. 1979, pag. 245; I.L.P. 1979, pag. 210.
(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 804; I.L.P. 2003, pag. 653.
4. Programmazione ed attuazione degli interventi
Le amministrazioni regionali e le province autonome tengono, altresì, conto delle scelte operate nella attuazione dei programmi operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonchè del contestuale avvio operativo dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118, legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunità.
Nell'attuazione delle azioni formative le amministrazioni regionali e delle province autonome possono finanziare interventi di formazione a domanda individuale.
5. Procedure
Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono previste:
- l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);
- le modalità di selezione dei progetti;
- il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).
Nell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 68/2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (de minimis) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9, c. 3 della legge n. 236/1993.
Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-UCOFPL, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse di cui alla Tabella prevista al punto 2.
Le risorse non impegnate dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento sono revocate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ripartite tra le amministrazioni secondo criteri da concordare con il coordinamento tecnico delle regioni.
6. Monitoraggio
Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - UCOFPL.
Il rapporto è realizzato secondo linee guida e indicatori quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica elaborati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione dell'ISFOL pertinenti ai target previsti dalla presente circolare e dai target ulteriori individuati dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 (25).
Roma, 21 luglio 2003
Registrato alla Corte dei conti il 16-10-2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24
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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1852.