MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2005)
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA
...omissis...
Determina
come segue i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Venezia, a valere dall'1 gennaio 2005, al 31 dicembre 2005:
1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 14,68;
2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche e operative standard: € 21,36;
3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:
- 50% per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;
- 30% per lavoro notturno in turni avvicendati;
- 30% per lavoro svolto di sabato;
- 50% per lavoro festivo;
- 100% per lavoro svolto dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo a Natale, Capodanno, Pasqua e 1° maggio.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori, tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota/uomo aumentata del 10%.
Venezia, 28 dicembre 2004