MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 12 giugno 2002, n. 161.
(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002)
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
E CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Princìpi generali
1. Il presente regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (40).
2. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti dove si intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati così come previsto dall'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
4. In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
5. Le operazioni di messa in riserva e le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti. In particolare:
a) devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
b) devono essere rispettate le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (41), e successive modifiche e integrazioni;
c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
6. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attività di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e sottoposti alle suddette attività di recupero in impianti o stabilimenti autorizzati ai sensi del c. 3.
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(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, Suppl. n. 5, pag. 389; 1998, pag. 2397; I.L.P. 1997, pag. 1015.
(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1988, pag. 2560; I.L.P. 1988, pag. 1393.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali pericolosi destinati ad attività di recupero;
b) quantità impiegabile: la quantità massima annua di rifiuti pericolosi, determinata ai sensi dell'articolo 5, che può essere sottoposta ad attività di recupero in un impianto o in uno stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
c) quantità di rifiuti messi in riserva: quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata nell'esercizio delle operazioni di messa in riserva di cui alla voce R13 dell'allegato C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 3.
Recupero di materia
1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. Le attività di recupero con procedura semplificata dei ri-fiuti pericolosi disciplinate ed individuati dal presente regolamento devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni, con i limiti più restrittivi previsti per categorie di impianti industriali, da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni, salvo, in ogni caso, il potere delle regioni di stabilire limiti più restrittivi in relazione agli obiettivi dei piani regionali in materia di qualità dell'aria.
3. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi, individuati ai sensi del presente regolamento, non devono venire a contatto con alimenti per il consumo umano e animale.
4. Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai rifiuti pericolosi che, seppur individuati nel presente regolamento, non vengono avviati e sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal regolamento medesimo.
5. Restano altresì sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche precisate negli allegati al presente regolamento o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
Art. 4.
Messa in riserva
1. La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati nell'allegato 1 è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati;
b) la quantità di rifiuti messi in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere mai il cinquanta per cento della quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 5, può essere sottoposta ad attività di recupero in un anno nell'impianto o nello stabilimento o negli impianti localizzati all'interno di una medesima unità locale;
c) i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia;
d) la messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 3 al presente regolamento.
Art. 5.
Quantità impiegabile
1. La quantità impiegabile è individuata nell'allegato 2 in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Oltre a dover rispettare il limite fissato al comma 1, la quantità impiegabile non deve mai eccedere la quantità di rifiuti che l'impianto o gli impianti effettivamente in esercizio, localizzati in un medesimo stabilimento, possono sottoporre ad attività di recupero in un anno, tenuto anche conto della materia prima utilizzata. A tali fini, la quantità impiegabile che può essere sottoposta ad attività di recupero deve tenere conto della materia prima utilizzata ed è determinata dalla capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, oppure ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità degli impianti in effettivo esercizio all'interno dello stabilimento.
Art. 6.
Comunicazione d'inizio d'attività
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (42), la comunicazione di inizio d'attività deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) la tipologia, le caratteristiche, la provenienza e la quantità annua dei rifiuti pericolosi che, nel rispetto della capacità autorizzata o della potenzialità dell'impianto, si intendono sottoporre ad attività di recupero;
b) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero;
c) le condizioni di esercizio delle operazioni di recupero, ed in particolare l'individuazione del limite alle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, e, nella fase transitoria, dall'articolo 9, commi 1 e 2, del presente regolamento;
d) dichiarazione di rispetto delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento;
e) la capacità autorizzata dell'impianto oppure, ove questa non debba essere determinata in base alla normativa vigente, la potenzialità dell'impianto;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'area che all'interno dell'unità produttiva è utilizzata per la messa in riserva dei rifiuti destinati alle attività di recupero ai sensi del presente regolamento;
g) gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto nel quale i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di recupero disciplinate dal presente regolamento.
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(42) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.
Art. 7.
Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Campionamento, analisi, metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni di cui al comma 1, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.
4. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.
5. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto nei decreti emanati e da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni. Per i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5.
Art. 8.
Requisiti soggettivi
1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decre-to legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonchè della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento effettuano operazioni di recupero dei rifiuti individuati nell'allegato 1, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono essere adeguati alle prescrizioni ed ai valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2, entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, gli impianti che avviano operazioni di recupero dei rifiuti, disciplinate ed individuate dal presente regolamento, in data successiva all'entrata in vigore del regolamento medesimo, devono garantire il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato 2.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le operazioni di recupero di rifiuti individuati nell'allegato 1, in esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme tecniche del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell'Ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti pericolosi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano esclusivamente agli impianti ed alle attività di recupero dei rifiuti individuati dal presente regolamento che, alla data della sua entrata in vigore, erano in esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 settembre 1994.
6. La prosecuzione delle attività di recupero di rifiuti pericolosi individuati negli allegati al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 settembre 1994 che non rientrano nell'allegato 1 al presente regolamento è subordinata alla presentazione alla regione di apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, salva in ogni caso la conformità dell'impianto alle norme urbanistiche ed a quelle che disciplinano l'approvazione dei progetti e la costruzione di impianti produttivi. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla regione che si pronuncia sulla stessa entro i successivi novanta giorni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. I titolari degli impianti di recupero sono tenuti a comunicare alla provincia l'avvenuto adeguamento o la cessazione dell'attività alle scadenze rispettivamente previste dai commi 1 e 2, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 giugno 2002
Registrato alla Corte dei conti il 17-7-2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336
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