MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 18 ottobre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002)
Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Quote e limiti di finanziamento
Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (3), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui per un importo complessivo determinato dal completo utilizzo dei previsti due limiti di impegno quindicennali di € 2.788.867,25 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, i cui oneri di ammortamento saranno posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 323.
Art. 2.
Tipologie e definizioni
In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1, a partire dal 2002 vengono ripartite per un minimo del 75% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per un massimo del 25% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione "bifuel".
Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono così definiti:
1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
2) veicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla frazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);
3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore termico è alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);
4) veicoli con alimentazione "bifuel", quelli dotati di un doppio sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.
Art. 3.
Finanziamento
Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo è descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. Tale finanziamento può essere cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o di locazione finanziaria del veicolo, IVA esclusa.
Art. 4.
Soggetti destinatari
I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed Enti locali, alle loro aziende, alle società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità, alle società per azioni esercenti servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede legale o operativa nel territorio dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione n. 18 del 20 luglio 2000 della Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che recepisce il decreto del Ministero dell'Ambiente del 2 dicembre 1996 e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvati dalle regioni.
Art. 5.
Modalità di finanziamento
I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono destinati, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale, all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.
Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato di conformità del veicolo e da una dichiarazione della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle specificità di ogni singolo beneficiario e della tipologia di intervento, acquisirà la documentazione necessaria alla definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A tal fine si farà riferimento, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto 7 gennaio 1998 (4) del Ministro del Tesoro e successive modificazioni ed integrazioni recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti".
Ad avvenuta concessione, il finanziamento verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:
a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica soluzione, dietro presentazione di copia autentica della relativa fattura;
b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno frazionate in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di durata del contratto di locazione, dietro presentazione di copia autentica delle relative fatture.
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2206.
Art. 6.
Monitoraggio
Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il prospetto riepilogativo dei mutui concessi per tipologia di veicolo e per provincia, per il monitoraggio e la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche al fine di provvedere a successive modifiche del presente decreto e ad eventuali revoche di provvedimenti di concessione dei contributi nei confronti soggetti beneficiari che hanno effettuato operazioni non conformi a legge.
Art. 7.
Copertura finanziaria
Al fine della corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui ai due limiti d'impegno previsti dall'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Art. 8.
Abrogazioni
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto interministeriale 28 maggio 1999 (5) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999.
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2002
Registrato alla Corte dei conti il 25-11-2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 247
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2587.
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ALLEGATO
TABELLA 1
ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA
| Categorie | Alimentazione/ propulsione | Definizioni-Note | Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa) | Contributo massimo (Euro) |
| Bicicletta a pedalata assistita | Elettrica | Con due ruote con velocità massima inferiore a 25 km/h | 30% | 309,87 |
| Ciclomotori e motoveicoli | Elettrica | Con due o tre ruote con velocità massima inferiore a 45 km/h | 30% | 826,33 |
| Con tre ruote con velocità massima superiore a 45 km/h | 30% | 4.131,66 | ||
| Con quattro ruote: | ||||
| - quadricicli leggeri (ciclomotori) e motoveicoli | 35% | 5.164,57 | ||
| Autoveicoli: autovetture | Elettrica | Fino a 5 posti a sedere compreso il conducente | 65% | 15.493,71 |
| Elettrica | Da 6 a 9 posti a sedere compreso il conducente | 65% | 36.151,98 | |
| Ibrida | Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile | 60% | 41.316,55 | |
| Ibrida | Senza funzionamento elettrico autonomo | 35% | 7.746,85 | |
| Altri autoveicoli per il trasporto di cose o promiscuo | Elettrica | Fino a 9 posti, compreso il conducente, e con massa non superiore a 3,5 t | 65% | 20.658,28 |
| Elettrica | Oltre 9 posti, compreso il conducente, e con massa superiore a 3,5 t | 65% | 41.316,55 | |
| Ibrida | Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile | 60% | 41.316,55 | |
| Ibrida | Senza funzionamento elettrico autonomo | 35% | 7.746,85 | |
| Macchine operatrici | Elettrica | Macchine operatrici | 50% | 41.316,55 |
TABELLA 2
ENTITA' DEL CONTRIBUTO
PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI VEICOLI CON ALIMENTAZIONE A GAS NATURALE O GPL
| Categorie | Alimentazione/ propulsione | Definizioni-Note | Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa) | Contributo massimo (Euro) |
| Veicoli | Metano o GPL | Veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL | 30% | 4.131,66 |
| Bifuel | Veicoli con alimentazione "bifuel", esclusi minibus, ved. voce 1) della presente tabella | 20% | 2.582,28 |