MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 maggio 2006. (Consultare anche COMUNICATO 26 giugno 2006).

(Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006)

 

Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) e, ove tali agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.

2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici organizza il catasto nazionale attraverso la costituzione e la gestione del catasto telematico basato sulla gestione delle informazioni relative ai rifiuti mediante sistemi informatico-telematici e comprensivo di una banca dati composta da:

a) una sezione anagrafica, denominata Anagrafica dei soggetti e delle unità locali (AnSul), contenente tutte le informazioni relative ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti desunte dal registro delle imprese;

b) una sezione contenente le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di cui all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) una sezione contenente le informazioni relative alle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) una sezione contenente le informazioni relative alle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161 (29), e già operative alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) una sezione contenente le informazioni relative alla comunicazioni di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) una sezione contenente le informazioni relative alle iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) una sezione relativa alla produzione e alla gestione di specifiche tipologie di rifiuti tra cui PCB/PCT, oli, batterie al piombo esauste, imballaggi.

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(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2614.

Art. 2.

1. La base informativa del catasto telematico dei rifiuti è aggiornata per via telematica, attraverso:

a) i dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (30), ai sensi dell'art. 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso interconnessione diretta con la rete telematica del sistema camerale;

b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (31), con periodicità annuale;

c) tutte le informazioni relative alle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, e già operative alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i dati relativi alle comunicazioni di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con periodicità almeno trimestrale;

e) i dati relativi alle iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

f) i dati anagrafici relativi ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti contenuti nel registro delle imprese e forniti da Unioncamere ai sensi dell'accordo di programma di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

g) ulteriori dati assunti o elaborati dall'APAT nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

2. Gli standard per la trasmissione per via telematica dei dati di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) sono definiti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un apposito accordo con la Conferenza Stato-regioni.

3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce, in accordo con il comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali, gli standard per la trasmissione, per via telematica, dei dati di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e).

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici mette a disposizione di tutti i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), il sistema informativo per la trasmissione dei dati per via telematica, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione).

5. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati di cui al comma 1, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonchè gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti, anche ai fini di attività di pianificazione e controllo, nonchè la pubblicità attraverso la predisposizione e la pubblicazione di un rapporto annuale.

6. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati per la predisposizione delle relazioni periodiche alla Commissione europea. A tal fine la base informativa del catasto telematico è integrata dai dati trasmessi da tutti i soggetti pubblici e privati in possesso delle informazioni necessarie tra cui l'albo nazionale gestori ambientali, di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e i consorzi di cui agli articoli 223, 224, 233, 234, 235 e 236 del medesimo decreto.

7. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati per la predisposizione delle statistiche sui rifiuti previste dal Regolamento (CE) n. 2150/2002, integrando i dati mancanti attraverso indagini specifiche e procedure di stima statistica ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento stesso.

8. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora e trasmette annualmente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ulteriori dati per la predisposizione delle relazioni periodiche tra cui quelli previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (32), dall'articolo 15, comma 3, decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (33), e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (34).

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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 1103.

(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 1386.

(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1367.

(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2404.

(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2573.

Art. 3.

1. Il catasto telematico è interconnesso, su rete nazionale, al Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), alla rete telematica delle Camere di commercio e alla rete telematica dell'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4.

1. Le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) comunicano all'Agen-zia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ulteriori elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente ai sensi dell'art. 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 5.

1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle "banche dati delle dichiarazioni" e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, si esercita nei confronti delle regioni, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Art. 6.

1. E' abrogato il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 372 (35).

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(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 3494.

Art. 7.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

 

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