MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 27 novembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004)
Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'art. 47, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il contributo previsto dall'art. 47, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (1), in sede di prima applicazione della disciplina, è applicato agli oli vegetali per uso alimentare destinati al mercato nazionale.
2. Fino alla verifica di congruità di cui all'art. 4, il contributo di cui al comma 1, è stabilito nella misura di € 3,09 per tonnellata.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, Suppl. n. 5, pag. 389; 1998; pag. 2397; I.L.P. 1997, pag. 1015.
Art. 2.
1. Il contributo è versato al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di seguito denominato "Consorzio", dai soggetti che:
a) immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati, anche importati;
b) cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti;
c) importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come ingredienti di prodotti composti.
2. Il contributo è versato al consorzio con cadenza trimestrale a far data, per il primo versamento, dal trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le fasi successive della commercializzazione, riportando nelle fatture di vendita la frase "contributo di riciclaggio oli vegetali esausti assolto".
Art. 3.
1. I costi per la riscossione del contributo di riciclaggio sono determinati in ragione del 3% dell'entità globale del contributo prima del trasferimento al Consorzio.
Art. 4.
1. La congruità del contributo e dei costi di riscossione viene verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Ministero dell'Attività Produttive sulla base della relazione tecnica di cui all'art. 47, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Roma, 27 novembre 2003